Prima della celebrazione, gli interessati potranno optare per il regime della comunione o della separazione dei beni, con instaurazione del regime della comunione in caso di mancata manifestazione di diversa volontà.
I coniugi, di comune accordo, possono far cessare gli effetti della separazione legale senza l'intervento del Giudice, mediante una dichiarazione da rendere all’Ufficiale di Stato Civile.
La rettificazione di sesso avviene con sentenza del Tribunale competente che attribuisce a una persona un sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita, riconoscendo le intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.
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