Decoro urbano

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Con l ordinanza n 252 2010 il sindaco Luciano Cariddi ordina a salvaguardia dell ambiente e dell igiene nonch a tutela del decoro del centro urbano che egr

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02 Marzo 2010

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Con l ordinanza n 252 2010 il sindaco Luciano Cariddi ordina a salvaguardia dell ambiente e dell igiene nonch a tutela del decoro del centro urbano che fatto divieto di Sporcare il suolo pubblico Sedersi o coricarsi per terra lungo le vie strade piazze e luoghi pubblici o aperti al pubblico Lavarsi od effettuare altre operazioni di pulizia personale presso le pubbliche fontane Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo e genere fuori dagli appositi contenitori Arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo Usare i luoghi pubblici della citt e di tutto il territorio comunale come siti per ogni forma di bivacco o giaciglio e di insediamento temporaneo anche con camper roulotte tende auto con tenda ecc e deiezione In caso di comportamenti abusivi le Forze dell Ordine procederanno allo sgombero forzato Danneggiare deturpare imbrattare con scritte disegni o macchie gli edifici sia pubblici che privati i monumenti i muri in genere gli arredi urbani e la segnaletica stradale Di porre in essere forme di accattonaggio molesto con qualunque modalit con impiego di minori anziani disabili o simulando disabilit sfruttamento di animali in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale nonch quello esercitato anche attraverso l offerta in vendita di mercanzia di vario genere Qualsiasi comportamento o atto che comprometta la pulizia di luoghi il decoro o arrechi molestia disturbo alle persone o danno alle cose non espressamente indicato nei punti precedenti Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa di 500 00 a norma dell art 7 bis comma 1 del D Lgs 18 08 2000 n 267 e 16 comma 2 della legge 24 11 1981 n 689 con facolt del trasgressore di estinguere l illecito mediante il pagamento di detta somma All atto della contestazione i trasgressori sono tenuti al ripristino delle condizioni originarie dei siti e dei luoghi L inottemperanza all ordine verr perseguita a norma dell art 650 del Codice Penale e l eventuale ripristino dello stato dei luoghi effettuato dall Amministrazione comporter l addebito delle spese ai trasgressori E fatta salva l applicazione di eventuali sanzioni penali ed consentito il sequestro amministrativo ai sensi dell art 13 della legge n 689 81 degli eventuali oggetti che sono serviti per commettere la violazione e dei proventi frutto dell attivit di accattonaggio vietato dalla presente ordinanza

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Ultimo aggiornamento: 02/03/2010, 00:00

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