Descrizione
Con sentenza n 1358 11 il Tar Puglia Sezione I di Lecce pres Cavallari est Lattanzi ha accolto il ricorso con cui il Comune di Otranto aveva impugnato il decreto 16 11 2010 con il quale il Ministero per i Beni e le Attivit Culturali tramite il Direttore Regionale per i Be-ni Culturali e Paesaggistici della Puglia e su segnalazione della Soprintendenza Archeologica di Taranto aveva dichiarato di interesse particolarmente importante il tratto di mare antistan-te il Centro Antico di Otranto sottoponendolo a vincolo diretto ai sensi degli artt 12 e ss del D Lgs n 42 04 E ci sul presupposto che lo stesso fosse caratterizzato da una grande quantit di materiale ceramico disperso sui fondali e concrezionato agli scogli e dalla presenza di strutture semisommerse Con tale provvedimento l Amministrazione per i beni archeologici aveva in realt posto il vincolo su un tratto di mare molto esteso addirittura pi ampio dell attuale centro urbano di Otranto includendovi di fatto non solo tutta la baia racchiusa dal tratto di costa che cor-re dal faro della punta sino alla stazione marittima del Porto di Otranto ma anche un ulte-riore ampio tratto di mare aperto al di l del molo S Nicola l attuale braccio principale del porto Un area interessata dai progetti del porto turistico interno ed di quello nuovo esterno che la Citt ha l aspettativa di veder realizzati quanto prima Il Sindaco e l Amministrazione Comunale non hanno condiviso il metodo e i contenuti della procedura di vincolo attivata dalla Soprintendenza tanto pi perch intervenuta quando i procedimenti per l approvazione del porto turistico esterno e dell approdo inter-no erano ormai giunti ad uno stadio avanzatissimo Si temuto l elevato rischio ed il timo-re di aggravi procedimentali che avrebbero potuto rendere pesante non solo l iter appro-vativo dei progetti ma anche ogni singola opera o trasformazione edilizia all interno della baia Da cui la decisione di ricorrere al Tar contro il decreto di vincolo archeologico incaricando dell impugnazione l Avv Mauro Finocchito Col ricorso il legale del Comune ha censurato il vincolo archeologico sotto molteplici pro-fili rilevando che il decreto reca in allegato una planimetria catastale ad amplissima scala senza identificare i punti geografici che la planimetria estende il vincolo anche alla zona antistante la citt nuova che il decreto non indica i dati identificativi dei materiali ritrovati e della presumibile ubicazione degli stessi che gli unici due rinvenimenti ritenuti impor-tanti di fatto non esistono che comunque questi rinvenimenti riguardano solo il molo di S Nicola che non sono stati indicati sopralluoghi o rilievi planimetrici o fotografici che ri-conducano al porto di Otranto il luogo di rinvenimento che nel decreto non sono specifi-cate le sopravvenienze archeologiche o le ragioni giuridiche per le quali si renderebbe ne-cessaria l apposizione del vincolo solo ora distanza di 60 anni dal primo rinvenimento e di vent anni dall ultimo Per i Giudici amministrativi deve ritenersi indefettibile ai fini di un corretto esercizio del potere interdittivo un adeguata identificazione del deposito archeologico accompagnata dalla precisa localizzazione dell area in cui lo stesso si presume esistente di modo che l imposizione del vincolo diretto cada su una superficie effettivamente interessata dai re-perti congruamente individuati quanto a rilevanza consistenza estensione e ubicazione del relativo deposito elementi che nella fattispecie sono stati ritenuti carenti Inoltre occorre evitare che l imposizione della limitazione sia sproporzionata rispetto alle finalit di pubblico interesse cui preordinata mentre il vincolo di specie non d conto di una adeguata indagine istruttoria compiuta in sito ma sostiene genericamente l esistenza di grande quantit di materiale ceramico soprattutto anfore da trasporto di tipi ed epoche diverse recuperata nel tempo sui fondali marini e indicata come proveniente dal porto di Otranto Gli u-nici due rinvenimenti di maggiore importanza cio un relitto con carico di sarcofagi in marmo e elementi strutturali semisommersi in conglomerato cementizio sarebbero - secondo la stessa relazione della Soprintendenza allegata al decreto - il primo obliterato dalla co-struzione del molo San Nicola i secondi in conglomerato cementizio e comunque risalenti ad epoca moderna Da cui l annullamento del decreto di vincolo archeologico sull intera baia Ove il vincolo fosse stato confermato osserva il Sindaco - sarebbero stati vietati all interno della baia tutti gli interventi ritenuti incompatibili con il carattere storico o arti-stico di preesistenze archeologiche solo presunte a prescindere dalla loro originaria od at-tuale ubicazione Si sarebbe potuta ritenere incompatibile ad esempio l istallazione di una banchina di ormeggio anche mobile dovendosi la stessa ancorare al fondale tramite i cc dd corpi morti e persino il fissaggio di boe di ormeggio operazione che all interno del-la rada del porto avviene quasi quotidianamente con tutto ci che ne deriverebbe in ter-mini di tempi e di costi sull economia locale connessa alle innumerevoli attivit mercantili e diportistiche che gravitano attorno al porto di Otranto Esprime soddisfazione per il risultato ottenuto il Sindaco di Otranto il quale per non e-sclude di aprire un nuovo confronto con la Soprintendenza nel reciproco rispetto dei ruoli istituzionali teso ad individuare le soluzioni necessarie per tutelare i luoghi senza vessare inutilmente l iter procedurale legato ad alcune attivit e agli interventi portuali compatibi-li che si vogliono realizzare ad Otranto Ad ottobre sar discusso anche l altro ricorso proposto dall Amministrazione Comunale contro il decreto di vincolo per la tutela di alcune valenze monumentali cittadine relati-vamente alla visuale dal mare Anche in questo diverso caso il Comune di Otranto non contesta affatto le esigenze e le opportunit di tutela dei beni monumentali quanto piuttosto le modalit generiche ed in-discriminate di imposizione del vincolo non correlate ai singoli beni ma esteso ancora una volta ad un tratto di mare enorme e sproporzionato rispetto alle effettive esigenze di tutela scevre da qualsiasi considerazione di tutti gli ulteriori interessi di diversa natura gravitanti sull area portuale ed all interno della baia Si allega copia della sentenza n 1358 11 del Tar Puglia Sezione di Lecce