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L Avv Mauro Finocchito fa alcune precisazioni sull ordinanza del Tar che avrebbe sospeso l ordinanza sindacale inibitoria del transito e della sosta nella pineta degli Alimini

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Non c dubbio e ovviamente nessuno lo nega che il Tar di Lecce abbia accolto il ricorso proposto dalla propriet dello stabilimento balneare Lido dei Pini Ma i provvedimenti giurisdiz

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18 Luglio 2008

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Non c dubbio e ovviamente nessuno lo nega che il Tar di Lecce abbia accolto il ricorso proposto dalla propriet dello stabilimento balneare Lido dei Pini Ma i provvedimenti giurisdizionali si compongono di una parte dispositiva e di una motivazionale e la loro esatta comprensione presuppone l attenta lettura dell una e dell altra comprensibile che le parti ricorrenti abbiano interesse a soffermarsi sul solo dispositivo dando all ordinanza del Tar un taglio interpretativo di pieno accoglimento delle proprie tesi Ma cos evidentemente non Anzi nel caso dell ordinanza n 617 08 del Tar gi il solo dispositivo rende chiaro che il ricorso della societ titolare del Lido dei Pini sia stato accolto non gi per come proposto ma nei limiti e con le prescrizioni di cui in motivazione Tra i limiti e prescrizioni del Tar rientra testualmente quello per il quale il divieto di cui alla ordinanza sindacale pu incontrare eccezioni nei soli casi di parcheggio in area preventivamente individuata e segnalata alla competente autorit comunale per i doverosi controlli in materia di prevenzione incendi Appare quindi pacifico al di l dell ovvio opposto interesse interpretativo della ricorrente che prima dell utilizzo di qualsiasi area a fini di parcheggio ivi compresa quella oggetto di controversia sia indispensabile perlomeno una preliminare segnalazione alla competente autorit comunale e la previa verifica da parte di quest ultima ovviamente coadiuvata da tutti gli enti con specifica competenza in materia di prevenzione incendi VV FF Corpo Forestale dello Stato Assessorato Regionale all Ecologia della sussistenza di tutti i necessari presidi di sicurezza Lo afferma chiaramente il Tar Per vero secondo l opinione del Sindaco la verifica comunale dovrebbe riguardare anche ed ancor prima la sussistenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge per la destinazione dell area di che trattasi a parcheggio urbanistica paesaggistica valutazione di incidenza ambientale trattandosi di area SIC Nel caso di specie infatti una simile destinazione non solo non mai stata autorizzata ma non potrebbe neppure esserlo essendo pacificamente esclusa dall art 19 delle norme tecniche del PRG ragioni per le quali il Comune orientato ad interporre appello al Consiglio di Stato avverso la pronuncia del Tar per non avere rilevato tale carenza preliminare Sull estendibilit dei controlli del Comune anche a tali ultimi aspetti decider presto il Consiglio di Stato Gi in base all ordinanza del Tar tuttavia il Comune dovr effettuare preliminarmente quantomeno i controlli in materia di prevenzione incendi Va da s che sino a quando l area da utilizzare non sar stata segnalata dalla proprietaria al comune ed i controlli di prevenzione incendi non saranno stati effettuati l interdizione al transito ed al parcheggio all interno dell area pinetata del Lido dei Pini non potr che essere protratto avendo l ordinanza del Tar cos specificamente condizionato il provvedimento di sospensiva dell efficacia dell ordinanza sindacale E sempre che nelle more il Consiglio di Stato non riterr di dover riformare la pronuncia cautelare del Tar Avv Mauro Finocchito

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Ultimo aggiornamento: 18/07/2008, 00:00

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