Descrizione
Il sindaco visto il D P G R n 215 del 3 marzo 2010 recante la Dichiarazione dello stato di grave pericolosit per gli incendi boschivi nell anno 2010 ai sensi della Legge n 353 2000 e della Legge regionale n 18 2000 rammenta che dal 15 giugno al 15 settembre 2010 in tutte le aree boscate cespugliate e arborate comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all interno delle predette aree e nei terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree tassativamente vietato accendere fuochi di ogni genere compresi quelli di pic-nic o campeggio senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate far brillare mine o usare esplosivi usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli usare motori fornelli o inceneritori che producano faville o brace tenere in esercizio fornaci discariche pubbliche e private e o incontrollate fumare gettare fiammiferi sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio esercitare attivit pirotecnica accendere fuochi d artificio razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici inoltrare auto nel bosco su viabilit non asfaltate auto specialmente se dotate di marmitta catalitica e parcheggiare a contatto con l erba secca transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali provinciali e comunali private e vicinali gravate da servizi di pubblico passaggio fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attivit agro-silvo-pastorali abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive Invita e richiama i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura a praticare prontamente e contestualmente sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e o confinanti La bruciatura delle stoppie dall accensione allo spegnimento deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo eventualmente coadiuvato da altro personale che dovr vigilare in maniera attiva e continuativa sul fuoco utilizzando le misure appropriate ad evitare l espansione incontrollata del fuoco Chiunque intenda avvalersi della pratica dell accensione delle stoppie deve darne preventiva comunicazione 7 giorni prima della data di inizio della bruciatura all Amministrazione Comunale che dovr verificarne l ammissibilit in relazione al decreto di cui trattasi E fatto divieto assoluto di bruciatura sui terreni ricadenti nelle Zone Speciali di Conservazione e nelle zone S I C fatto divieto assoluto di accensione e bruciatura delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio regionale prima del 1 settembre Titolari e conduttori di terreni incolti o a riposo e a pascolo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea hanno l obbligo di realizzare non oltre il 15 giugno fasce protettive prive di vegetazione sul perimetro del fondo di larghezza non inferiore a 15 metri Ai sensi dell art 13 e 14 del citato Decreto le trasgressioni ai divieti di cui agli artt 2 e 7 saranno punite rispettivamente a norma dell art 10 commi 5-6-7-8 della Legge n 353 del 21 11 2000 con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1 032 91 fino ad un massimo di euro 10 329 14 e a norma dell art 7-bis co 2 del Regolamento Regionale n 28 08 Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto sar punita a norma dell art 11 della Legge n 353 del 21 11 2000 Chiunque avvisti un incendio tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorit locali riferendo ogni utile elemento per la corretta localizzazione dell evento Si invita la cittadinanza comunque a prendere visione del citato Decreto a disposizione presso la sede municipale o sul sito del Comune www comune otranto le it