Descrizione
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n 164 del 29 febbraio 2008 recante la Dichiarazione dello stato di grave pericolosit per gli incendi boschivi valida per l anno 2008 ai sensi della Legge n 353 del 21 novembre 2000 e della Legge regionale n 18 del 30 novembre 2000 si rammenta che dal 15 giugno al 15 settembre in tutte le aree boscate della Regione tassativamente vietato accendere fuochi di ogni genere compresi quelli di pic-nic o campeggio fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dalla Regione far brillare mine o usare esplosivi usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli usare motori fornelli o inceneritori che producano faville o brace tenere in esercizio fornaci discariche pubbliche e o private fumare gettare fiammiferi sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta specialmente se catalitica a contatto con l erba secca abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive Si invitano e si richiamano inoltre i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nell articolo 4 del citato decreto ovvero che la bruciatura delle stoppie consentita solo a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura ed entro il 15 luglio una precesa o fascia protettiva per tutta l estensione direttamente confinante con i boschi e foreste per una larghezza non inferiore a 10 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree boscate circostanti e o confinanti Ai sensi dell art 9 del citato Decreto le trasgressioni ai divieti previsti dall art 2 saranno punite a norma dell art 10 commi 5-6-7-8 della Legge n 353 del 21 novembre 2000 con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1 032 91 fino ad un massimo di euro10 329 14 Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto sar punita a norma dell art 11 della Legge n 353 del 21 novembre 2000