Disposizione Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

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Con le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) le persone maggiorenni, in previsione di una futura incapacitĂ  di esprimere le proprie volontĂ , possono esprimere le proprie volontĂ  sui trattamenti sanitari che intende ricevere.


A chi è rivolto

Alle persone, maggiori di etĂ , che intendono fornire indicazioni rispetto al trattamento del proprio corpo anticipatamente e nell'eventualitĂ  in cui le stesse non siano in grado di esercitare con piena consapevolezza le proprie volontĂ .

Descrizione

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), definite anche “testamento biologico”, rappresentano il mezzo mediante il quale una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di manifestare la propria volontà, esprime le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari e disposizioni sul proprio corpo, indicando la nomina, con atto scritto, di un fiduciario e di un eventuale fiduciario supplente, che ne rappresenti la volontà.

Tali disposizioni possono essere redatte:

  1. con atto pubblico davanti a un notaio;
  2. con scrittura privata autenticata dal notaio (art. 2703 del c.c.), non potendo procedere a tale autenticazione di firma l'impiegato comunale delegato dal sindaco, trattandosi di scrittura privata.
  3. con scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo;
  4. presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata);
  5. presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo e, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione.

A partire dal 1 febbraio 2020, è stata istituita presso il Ministero della Salute la Banca dati DAT, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020.

Pertanto, a partire dal 01/02/2020, per tutte le DAT raccolte, a prescindere dalla modalità di forma, il disponente deve esprimere o negare il proprio consenso per la trasmissione di una copia digitale della DAT nella Banca dati nazionale e la ricezione di una notifica via email dell’avvenuta registrazione delle stesse.

In alternativa, l'incaricato a ricevere le DAT segnalerĂ  a detta Banca Dati l'avvenuto deposito delle DAT senza trasmettere copia delle stesse, indicando il luogo di conservazione dell'originale cartaceo.

Dal medesimo sito del Ministero della Salute è possibile scaricare e leggere l’Informativa Privacy della Banca dati DAT, che verrà in ogni caso fornita dall'Ufficiale dello Stato Civile nel caso di deposito delle stesse in Comune, nonché fugare ogni eventuale ulteriore dubbi mediante il copioso servizio FAQ messo a disposizione del Ministero.

Le DAT possono essere in ogni caso revocate o modificate, nonché consultate dal disponente, dal suo fiduciario o dal medico che in cura il disponente, in caso di deposito in Banca Dati, attraverso autenticazione SPID o CIE, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi del disponente.

Deposito DAT innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, Legge 219/2017, le DAT possono essere depositate anche "per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito".

Si precisa preliminarmente che, attesa la natura personalissima della scrittura privata in oggetto, il Comune non dispone di modelli per la redazione delle DAT, che devono essere redatte in duplice originale direttamente dal disponente.

La competenza spetta dunque solo ed esclusivamente al Comune di residenza.

Le eventuali nomine e accettazioni dei fiduciari (titolare e supplente) devono essere allegate alla DAT, pur essendo configurabili anche con atto successivo.

L'interessato, munito di documento di identitĂ  e di codice fiscale, dovrĂ  recarsi presso l'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza e depositare le proprie DAT sottoscrivendo le stesse innanzi all'U.S.C.. Le eventuali accettazioni di nomina di fiduciari titolari o supplenti giĂ  sottoscritte dagli stessi dovranno essere allegate alle DAT unitamente a copia dei documenti di identitĂ  dei fiduciari nominati.

I disponenti potranno utilizzare il modulo allegato in calce alla presente descrizione, in quanto, al momento delle deposito delle DAT saranno tenuti ad esprimere o negare i consensi imposti dalla legge, indicando altresì se intendono o meno depositare copia digitale delle proprie DAT presso la Banca Dati del Ministero della Salute e ricevere mail di conferma dell'avvenuta registrazione.

L'Ufficiale dello Stato Civile competente provvederĂ  a rilasciare ricevuta di avvenuto deposito al disponente e a registrare l'avvenuto deposito delle DAT nella Banca Dati nazionale, depositando anche, in caso di espresso consenso, copia digitale delle DAT, ovvero, in difetto, dando indicazione del luogo di deposito delle stesse.

Concluso il procedimento di registrazione DAT, l'Ufficiale dello stato civile convocherĂ  il disponente per consegnare allo stesso uno dei due originali, in plico chiuso, dando comunicazione di avventa conclusione del procedimento anche al fiduciario.

La copia cartacea delle DAT verrĂ  custodita nella sede preposta e dell'avvenuta registrazione delle DAT si effettuerĂ  anche deposito nel proprio registro comunale cartaceo e digitale.

Come fare

Gli interessati potranno recarsi allo sportello dell'ufficio di stato civile personalmente, muniti di documento di identitĂ  e codice fiscale, con duplice originale delle proprie DAT e con allegate eventuali nomine e accettazioni dei fiduciari e relative copie dei documenti di identitĂ .

Cosa serve

Il disponente interessato a depositare le proprie DAT innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile dovrĂ  recarsi all'ufficio di stato civile del proprio comune di residenza, munito di proprio documento di identitĂ  in corso di validitĂ , di codice fiscale, delle proprie DAT in duplice originale, con allegate eventuali nomine e accettazioni del fiduciario nominato e di copia del documento di identitĂ  di quest'ultimo, in caso di accettazione sottoscritta non in presenza.

Il modulo per il deposito DAT, scaricabile nella sezione allegati della presente pagina, deve essere sottoscritto dal disponente in presenza dell'Ufficiale dello Stato Civile.

  • Modulo di deposito DAT debitamente compilato da sottoscrivere in presenza dell'Ufficiale dello Stato Civile.
  • Documento di identitĂ  del disponente e suo codice fiscale.
  • DAT in duplice originale, con allegate eventuali nomine e accettazioni dei fiduciari (titolare e supplente).
  • Copia dei documenti di identitĂ  dei fiduciari in caso di accettazioni nomine giĂ  sottoscritte dagli stessi non in presenza dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Cosa si ottiene

La registrazione delle proprie DAT nella Banca Dati Nazionale istituita presso il Ministero della Salute, con deposito, in caso di consenso, di copia digitale delle stesse.

Il deposito dell'originale cartaceo delle DAT nella sede preposta del Comune e nel proprio registro cartaceo e digitale.

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni dal deposito della domanda.

Quanto costa

Nessun costo.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Allegati

Argomenti:

Pagina aggiornata il 23/02/2024

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