La procedura in questione trova il proprio fondamento normativo nella Legge n.164/1982, in merito ai presupposti, e nell'art. 31 del D. Lgs 150/2011 in relazione al procedimento da seguire.
Il Legislatore del 2011 ha snellito sensibilmente la procedura in esame, prevedendo la possibilità che il Tribunale autorizzi l’intervento chirurgico di mutamento di sesso solo ove necessario, ammettendo quindi l’accoglimento della domanda di rettificazione del genere a prescindere dalla trasformazione fisica dell’individuo, di fatto fondando il suo accertamento sulla condizione personale del richiedente e sulla compiutezza dell’esito di transizione di quella che è definita disforia di genere.
La disciplina in oggetto sorge dall'esigenza di tutelare il diritto imprescindibile di ciascun individuo di veder riconosciuta formalmente e giuridicamente la propria identità di genere, con rettificazione e riconoscimento giuridico del genere di elezione e conseguente modifica anagrafica delle generalità della persona interessata. Il procedimento in questione, difatti, seppur avviato innanzi al Giudice Ordinario con sentenza, verrà eseguito dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di iscrizione dell'atto di nascita dell'avente diritto, che provvederà a rettificare il sesso, il nominativo e, in conseguenza, anche il codice fiscale della persona in oggetto, con conseguente annullamento dell'eventuale documento di identità rilasciato e necessità di emissione di nuova C.I.E..
La rettificazione di sesso, da annotarsi sull'atto di nascita, non sarà in alcun caso certificabile a terzi e la persona interessata si intenderà dunque come esistente, sin dalla nascita, con le generalità rettificate.
La domanda giudiziale va proposta al Tribunale del luogo di residenza del richiedente e notificata ad eventuali coniugi, uniti civilmente, figli, nonché al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale in cui viene istaurato il giudizio. Nel giudizio, in virtù dell'intervenuta riforma del 2011, è possibile chiedere l’autorizzazione all’intervento chirurgico ovvero il solo riconoscimento di rettificazione di sesso e nome.
Il giudizio così instaurato si concluderà con una sentenza del Tribunale adito con la quale il Giudice richiederà all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di iscrizione dell’atto di nascita di effettuare la apposita annotazione a margine di detto atto e di rettificare le generalità della persona interessata.
La sentenza verrà comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile direttamente dal cancelliere del Tribunale adito e, in difetto, la parte interessata potrà sollecitare questi o proporre personalmente istanza, previo deposito di copia conforme della sentenza in oggetto.
Tuttavia, è bene precisare che la persona che avrà rettificato il proprio sesso dovrà in ogni caso interfacciarsi con l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di iscrizione del proprio atto di nascita e, successivamente, se diverso, con quello del proprio Comune di residenza (unico competente a rettificare in ANPR le generalità della persona in questione): ciò in quanto all'intervenuta rettifica di sesso e nome, deriva anche l'inevitabile necessità di modificare tutti i documenti dell'individuo, in primis codice fiscale, carta di identità, passaporto, come anche patente di guida o eventuali titoli di studio.
In difetto, la persona si ritroverebbe nell'incresciosa situazione di utilizzare documenti non più validi in quanto riferiti a individuo aventi generalità di fatto inesistenti dal momento stesso in cui verrà eseguita anagraficamente la rettificazione di nome e sesso, con ogni rischio anche di carattere penale.
Rettificazione di sesso di persona unita civilmente o coniugata.
Ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 164/1982, alla sentenza di rettificazione di sesso consegue anche lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio eventualmente già contratto dalla persona.
Tuttavia, con sentenza costituzionale additiva di principio di diritto, è stata riconosciuta l'illegittimità costituzionale di detta normativa e, l'intervenuta disciplina delle Unioni Civili, in linea con detto orientamento, prevede oggi la possibilità per i coniugi di manifestare la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, con conseguente automatica costituzione di unione civile tra persone dello stesso sesso (Art. 1, comma 27, L. 76/2016; Art. 5 del DPCM n. 144/2016; D.M. del 28 luglio 2016 formula 5).
Anche in tal caso, sarà quindi il Giudice adito, con la sentenza di accoglimento della domanda, ordinerà all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di matrimonio o del luogo di trascrizione del matrimonio estero, di iscrivere l'unione civile così costituita e di annotare le eventuali dichiarazioni sulla scelta del cognome e regime patrimoniale delle parti. In caso contrario, si produrrà lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La rettificazione determinerà quindi anche lo scioglimento dell'unione civile fra persone dello stesso sesso precedentemente costituita dalla persona interessata.
In caso di provvedimento emesso da un'autorità straniera, l'Ufficiale dello Stato Civile provvederà anche alla trascrizione del provvedimento di rettifica di sesso in Parte II Serie B del registro delle nascite del Comune, con conseguente annotazione del provvedimento sull'atto di nascita dell'interessato e scioglimento o la cessazione effetti civili del matrimonio o dell'unione civile eventualmente contratta da persone dello stesso sesso.