Ai sensi dell’art. 167 c.c. "Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. 2. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. 3. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. 4. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo".
L'istituto in oggetto, esteso anche agli uniti civilmente, si propone il fine di destinare determinati beni alle esigenze familiari, rendendoli di fatto opponibili agli eventuali terzi creditori.
Mediante il fondo patrimoniale si costituisce invero un patrimonio separato, composto da beni che possono essere aggrediti solo ed esclusivamente dai creditori della famiglia, con esclusione di tutti gli altri terzi eventuali aventi diritto.
L’amministrazione dei beni oggetto di fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione dei beni in comunione legale. In particolare, per poter validamente alienare o disporre dei beni del fondo, sarà sufficiente il consenso di entrambi i coniugi nel caso in cui nella coppia non vi siano figli minori; viceversa, in presenza di figli minori, oltre al consenso dei coniugi occorrerà anche l’autorizzazione del Tribunale.
Cessazione del fondo patrimoniale.
Lo scioglimento del fondo patrimoniale, e dunque il venir meno del vincolo di destinazione dei beni ivi ricompresi, si verifica in seguito a declaratoria di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 171, commi 2 e 3, c.c., "Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo".
Oggetto del fondo patrimoniale.
Possono essere compresi nel fondo patrimoniale solo beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito.
L'art. 2647 c.c. stabilisce, per i beni immobili, che, per fini pubblicistici, tale vincolo deve essere trascritto. La trascrizione sarà effettuata ai sensi dell’art. 2685 c.c. nel caso di beni immobili iscritti nei pubblici registri.
L'Ufficiale dello Stato Civile, su richiesta delle parti interessate, deve annotare a margine dell’atto di matrimonio la costituzione del fondo patrimoniale per fini di pubblicità dichiarativa, e dunque per l'opposizione ai terzi del vincolo di destinazione.
La trascrizione del vincolo invece assurge a mera pubblicità notizia.