Premesso che la mera separazione di fatto non produce alcun effetto giuridico né tantomeno appare allo stato regolamentata, in caso di intervenuta separazione consensuale o giudiziale dei coniugi (sia essa intervenuta mediante sentenza, decreto di omologazione del Giudice, convenzione di negoziazione assistita o mediante accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile), i coniugi, al fine di ripristinare i reciproci diritti e doveri coniugali, possono richiedere attivare la procedura riconciliazione.
Competenti a ricevere detta dichiarazione sono:
l'autorità diplomatica italiana all'estero, per gli italiani residenti all'estero;
il notaio;
l'Ufficiale dello Stato Civile del comune di celebrazione del matrimonio, del Comune di residenza al momento del matrimonio (Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto) o del comune di residenza attuale di almeno uno dei coniugi.
In caso di dichiarazione resa resa innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile competente, questi provvederà alla redazione di un apposito atto nei registri di matrimonio (nello specifico, in Parte Seconda Serie C) e alla relativa annotazione sull'atto di matrimonio.
Si precisa che le parti potranno procedere alla riconciliazione anche per il tramite di un notaio, il quale richiederà la relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di iscrizione del matrimonio, comunicando altresì le eventuali convenzioni patrimoniali intervenute fra i coniugi al momento della riconciliazione.
Gli interessati dovranno richiedere all'U.S.C. di avviare la procedura in oggetto e questi avvierà l'istruttoria acquisendo d'ufficio la documentazione necessaria (copia integrale dell'atto di matrimonio con annotazione di separazione; copia integrale degli atti di nascita degli sposi per verificare eventuali annotazioni di interdizione giudiziale).
Con riferimento alla data di decorrenza della riconciliazione, la stessa opera tra le parti dalla data dichiarata all'U.S.C. e, nei confronti dei terzi, dalla data di annotazione della riconciliazione sull'atto di matrimonio.
Conseguentemente alla riconciliazione, cessano i precedenti effetti della separazione legale e riprendono a decorrere i diritti e i doveri connessi al matrimonio.