Riconoscimento di figli da parte di cittadini stranieri
Il riconoscimento, da parte di un cittadino straniero, di un figlio (successivamente alla dichiarazione di nascita) e modalità di richiesta di modifica del cognome.
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Servizio attivo
Anche i cittadini stranieri potranno procedere al riconoscimento di un figlio, minorenne o maggiorenne, nel rispetto delle norme italiane di applicazione necessaria e nelle modalità che verranno di seguito illustrate.
A chi è rivolto
A tutti i cittadini stranieri che intendano procedere al riconoscimento di un figlio successivamente all'avvenuta dichiarazione di nascita dello stesso.
Descrizione
Preliminarmente occorre precisare che le normative italiane in tema di dichiarazione di nascita e di riconoscimento del figlio costituiscono norme di applicazione necessaria non soltanto nel caso di dichiaranti italiani, ma anche per gli stranieri.
Da tale assunto deriva quindi che si applicheranno anche agli stranieri le norme generali in tema di riconoscimento del figlio qui di seguito brevemente esposte:
Art. 258 c.c.: il riconoscimento produce effetti esclusivamente nei riguardi del genitore da cui è fatto e riguardo ai parenti dello stesso; esso è un atto personalissimo e, pertanto, non è ammesso il riconoscimento su procura.
Art. 250 c.c.: l'età minima per effettuare il riconoscimento di un figlio è di 16 anni, salva autorizzazione del Giudice, valutate le circostanze e l'interesse del figlio.
Art. 250, comma 2, c.c.: in caso di riconoscimento di figlio minore di 14 anni, è necessario il consenso del genitore che per primo lo ha riconosciuto; nel caso di riconoscimento di figlio maggiore di 14 anni, è necessario acquisire l'assenso del figlio, da intendersi quale atto di approvazione che condiziona l'efficacia del riconoscimento effettuata dal "secondo" genitore.
Art. 251 c.c.: il figlio "incestuoso", ovvero nato da persone tra le quali esista un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero da un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del Giudice.
L'Ufficiale dello Stato Civile non è legittimato a ricevere le dichiarazioni di scelta di cambiamento del cognome direttamente dai genitori in sede di riconoscimento del figlio minorenne.
L'art. 35, comma 1, Legge n.218/1995, prescrive che le condizioni per il riconoscimento del figlio da parte dello straniero sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del dichiarante che effettua il riconoscimento. L'ultimo capoverso di detto comma, a tutela del figlio cittadino di uno Stato che non ammette riconoscimento, prevede, per tale caso, l'applicazione della legge italiana.
L'art. 35, comma 2, Legge n.218/1995 prescrive inoltre che "la capacità del genitore di rendere la dichiarazione di riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale".
Da tale comma 2 emerge pertanto che il cittadino straniero che intenda procedere al riconoscimento del figlio in Italia deve acquisire, presso l'Autorità Diplomatica straniera, la cosiddetta attestazione consolare di capacità di rendere la dichiarazione di riconoscimento, che dovrà quindi essere esibita all'Ufficiale dello Stato Civile.
Resta inteso che, pur acquisita detta attestazione sulla scorta della normativa straniera, dovranno pur sempre rispettarsi gli ulteriori requisiti prescritti dalle norme di applicazione necessaria italiane e, pertanto, dovranno acquisirsi i consensi dell'altro genitore o del figlio riconosciuto, a seconda che questi sia minore o maggiore di 14 anni, e dovrà escludersi la possibilità di acquisire la dichiarazione di riconoscimento da parte di soggetto minore di 16 anni se non autorizzato dal Tribunale.
Cambiamento del cognome in caso di riconoscimento di figlio da parte di cittadini stranieri.
Successivamente al riconoscimento di un figlio minore, si potrà procedere alla richiesta di modifica del cognome dello stesso secondo tale duplice modalità:
mediante istanza al Tribunale Ordinario, ai sensi dell'art. 262, comma 4, c.c., così come previsto anche nel caso di riconoscimento da parte di genitori italiani;
mediante le Autorità stranieri competenti, successivamente alla registrazione, nel Paese di cui il figlio minore sia cittadino, dell'atto di riconoscimento effettuato in Italia: in tal caso, i genitori modificheranno il cognome del minore all'estero e richiederanno all'Ufficiale dello Stato Civile del comune italiano di procedere, previa annotazione sull'atto di nascita del figlio riconosciuto, alle variazioni anagrafiche richieste dall'autorità straniera, muniti di dichiarazione consolare regolarmente legalizzata e tradotta, se necessario.
Nel caso di riconoscimento di figlio maggiore di 14 anni, ferma restando la necessità che questi presti il proprio assenso al riconoscimento stesso, in sede di acquisizione della dichiarazione di consenso del figlio quest'ultimo potrà anche rendere dichiarazione di scelta del proprio cognome (in conformità all'ordinamento giuridico dello Stato di cui è cittadino), ma sarà necessario in ogni caso registrare detta dichiarazione nel proprio Paese di origine al fine di formalizzare in tale Stato il cambio cognome e richiedere, successivamente, la rettifica anagrafica in Italia.
La ratio della normativa è quella di scongiurare casi di soggetti generalizzati in due modi differenti in due diversi Stati.
Riconoscimento di figlio minore straniero da parte di un genitore italiano.
Ai sensi dell'art. 2 della Legge n.91/1992, "Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge. 2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione".
Pertanto, dall'applicazione di detta normativa emerge che, nel caso in cui un cittadino italiano riconosca come figlio un minore straniero, lo stesso, per l'automatismo di legge previsto dall'art. 2 della Legge n.91/1992, acquisterò la cittadinanza italiana.
Diversamente, il figlio maggiorenne mantiene la sola cittadinanza straniera, ferma la possibilità dello stesso, entro un anno dal riconoscimento, di eleggere cittadinanza italiana.
L'ufficiale dello Stato Civile, pertanto, trascriverà nei registri di cittadinanza l'attestazione sindacale di riconoscimento della cittadinanza italiana per automatismo del minore e annoterà sull'atto di nascita dello stesso non soltanto il riconoscimento del "secondo" genitore, ma anche l'intervenuta acquisizione della cittadinanza italiana.
Con riferimento all'eventuale richiesta di modifica del cognome, che naturalmente opererà nei soli casi di minori, i genitori potranno procedere, come precedentemente descritto, sia mediante istanza al Giudice Ordinario ex art. 262 c.c., sia mediante autorità straniera di cui il minore sia ancora cittadino, per poi richiedere in Italia le conseguenti annotazioni e rettifiche anagrafiche.
Come fare
Gli stranieri interessati dovranno recarsi presso l'ufficio di stato civile muniti di valido documento di identità e dell'attestazione consolare di capacità a rendere la dichiarazione di riconoscimento.
Cosa serve
Come anticipato, la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 35, comma 2, Legge n.218/1995 per accertare la capacità di rendere la dichiarazione di riconoscimento di figlio nel rispetto della normativa del proprio Stato d'origine è l'attestazione consolare di possesso di detta capacità, da produrre all'Ufficiale dello Stato Civile.
Come anticipato, la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 35, comma 2, Legge n.218/1995 per accertare la capacità di rendere la dichiarazione di riconoscimento di figlio nel rispetto della normativa del proprio Stato d'origine è l'attestazione consolare di possesso di detta capacità, da produrre all'Ufficiale dello Stato Civile.
Documento di identità in corso di validità.
Autorizzazione del Tribunale in caso di dichiaranti minori di 16 anni.
Dichiarazione consolare, regolarmente legalizzata e tradotta se necessario, attestante l'intervenuta modifica del cognome (successivamente alla registrazione all'estero del riconoscimento di figlio), con copia del documento di identità con nuove generalità, per richiedere la rettifica anagrafica di modifica del cognome del figlio riconosciuto.
- Come anticipato, la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 35, comma 2, Legge n.218/1995 per accertare la capacità di rendere la dichiarazione di riconoscimento di figlio nel rispetto della normativa del proprio Stato d'origine è l'attestazione consolare di possesso di detta capacità, da produrre all'Ufficiale dello Stato Civile.
- Documento di identità in corso di validità.
- Autorizzazione del Tribunale in caso di dichiaranti minori di 16 anni.
- Dichiarazione consolare, regolarmente legalizzata e tradotta se necessario, attestante l'intervenuta modifica del cognome (successivamente alla registrazione all'estero del riconoscimento di figlio), con copia del documento di identità con nuove generalità, per richiedere la rettifica anagrafica di modifica del cognome del figlio riconosciuto.
Cosa si ottiene
Il riconoscimento di figlio se, contestualmente o antecedentemente, vi è consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio, se minore di 14 anni, con conseguenti annotazioni.
Il riconoscimento di figlio privo di efficacia sino a dichiarazione di assenso del minore maggiore di 14 anni.
Le eventuali annotazioni e rettifiche anagrafiche in caso di provvedimento straniero di modifica cognome conseguente al riconoscimento, previa richiesta con allegata dichiarazione consolare attestante le modifiche delle generalità.
Tempi e scadenze
Domanda accolta senza indugio e dichiarazione acquisita previo appuntamento in tempo utile ad acquisire la documentazione necessaria.
2 giorni
Tempi di presa in carico
30 giorni
Durata massima del procedimento amministrativo
Quanto costa
Il servizio non comporta costi
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Condizioni di servizio
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