Ai sensi dell'art. 44 D.P.R. 396/2000, il riconoscimento di nascituro può essere effettuato dal padre o contestualmente a quello della gestante o dopo il
riconoscimento di quest'ultima e la prestazione del suo consenso, ai sensi dell'art.250, terzo comma, del codice civile.
Pertanto, nel caso in cui il padre riconosca il nascituro dopo la madre, questa dovrà prestare il proprio consenso al riconoscimento paterno.
L'istituto in esame ha la finalità di consentire ai genitori che riconoscano il figlio concepito fuori dal matrimonio prima della nascita di avvalersi, al pari dei genitori coniugati (per i quali opera la presunzione di paternità di cui all'art. 231 c.c.), della possibilità di rendere anche singolarmente la dichiarazione di nascita, senza obbligo di comparizione di entrambi i genitori, esibendo la copia integrale del precedente atto di riconoscimento di nascituro.
Di fatto, nel nostro ordinamento, nel caso di figli nati fuori dal matrimonio si presume solo la maternità e non anche la paternità e, in conseguenza, il padre non potrebbe procedere al riconoscimento del figlio senza la presenza della madre e il suo contestuale assenso ovvero senza la sua preventiva autorizzazione.
Scopo precipuo dell'istituto è infatti quello di garantire il sorgere, con la futura nascita, il sorgere del rapporto giuridico di filiazione, ai sensi dell'art. 254 del codice civile,
Evidenti le finalità pratiche delineate dal legislatore, il quale, mediante la possibilità di riconoscere il nascituro prima del parto, permette ai genitori di ovviare a ogni eventuale problematica che potrebbe insorgere conseguentemente al parto e non consentire l'immediato riconoscimento della paternità dell'effettivo genitore non coniugato con la puerpera.
Tale riconoscimento può infatti essere utilizzabile al fine di dimostrare la paternità in caso di intervenuto decesso del genitore non coniugato: in difetto di riconoscimento prenatale, dovrebbe infatti adirsi il Tribunale competente per ottenere un provvedimento giudiziario di riconoscimento.
A tal fine, pertanto, l'art. 44, comma 2, D.P.R. 396/2000 prescrive che l'Ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro, rilascia d'ufficio a chi la effettua copia di tale dichiarazione, che dovrà poi essere esibita dal genitore dichiarante al momento della dichiarazione di nascita.
Al nascituro, al momento della dichiarazione, non potranno essere attribuiti nomi o cognomi, poiché detta attribuzione avverrà, su accordo dei genitori (anche riportato dal solo genitore dichiarante) al momento della dichiarazione di nascita.
La morte del nascituro prima del parto comporta la nullità della dichiarazione prestata in precedenza.