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Scioglimento dell’Unione Civile

Quali sono le cause e i casi di scioglimento dell'Unione Civile.

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L'unione civile può essere sciolta previa manifestazione di volontà delle parti, anche disgiuntamente, di voler sciogliere l'unione, salvo i casi di scioglimento ex lege del vincolo, che verranno di seguito esaminati.


A chi è rivolto

A tutti gli uniti civilmente che intendano sciogliere l'unione civile e a tutti coloro nei confronti dei quali si applicano le cause di scioglimento dell'unione civile.

Descrizione

Ai sensi dell'art.1, comma 24, della Legge 76/2016, l'unione civile si scioglie, oltre agli altri casi, quando le parti hanno manifestato, "anche disgiuntamente", la volontà di scioglimento dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile dell'atto di iscrizione o trascrizione dell'unione civile.

Tale dichiarazione, da rendere previo appuntamento da concordare, viene iscritta in un atto di unione civile e annotata a margine dell'atto di unione civile dall'Ufficiale di Stato Civile con Form.187 quater.

In tale caso, la domanda di scioglimento dell'unione civile può essere proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile e troverà applicazione l'art. 12 D.L. 132/2014 conv. in Legge 162/2014 in tema di accordo di scioglimento di matrimonio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Pertanto, mentre la competenza a ricevere la dichiarazione di manifestazione di volontà è unicamente dell'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di iscrizione o trascrizione dell'unione civile, la procedura di accordo per lo scioglimento dell'unione innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile potrà essere resa, ai sensi del citato art. 12 D.L. 132/2014, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza di uno dei due uniti civilmente, ovvero del comune di iscrizione o trascrizione dell'unione civile.

Preliminarmente occorre precisare che, a differenza del matrimonio, nel caso dell'unione civile il Legislatore non ha previsto il vincolo dell'istituto prodromico della separazione legale per addivenire alla cessazione del vincolo.

Gli uniti civilmente, pertanto, potranno proporre direttamente domanda di scioglimento dell'unione civile, purché siano decorsi 3 mesi dalla data di manifestazione della volontà di scioglimento dell'unione.

Il successivo comma 25 dell'art. 1 Legge n.76/2016, nel richiamare le disposizioni di cui agli artt.6 e 12 D.L. 132/2014, consente di ritenere applicabili all'unione civile anche le modalità di scioglimento mediante convenzione assistita da almeno un avvocato per parte e tramite accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, oltre che per via giudiziale davanti al Tribunale competente.

Con riferimento alla procedura di scioglimento mediante accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, dal combinato disposto dei commi 24 e 25 dell'art.1 deriva il seguente iter procedimentale:

  1. preliminarmente, gli uniti civilmente, anche disgiuntamente, dovranno dichiarare la manifestazione di volontà di scioglimento all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di iscrizione dell'unione civile o del comune di residenza di almeno una delle parti. Dalla lettura dell'art. 63, comma 1, lett. g-quinquies, D.P.R. 396/2000, emerge che, qualora detta dichiarazione preliminare sia resa da una sola parte, questa dovrà produrre prova di averne dato comunicazione all'altro contraente mediante invio di raccomandata a/r alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti valida. Detta dichiarazione di manifestazione di volontà viene annotata sull'atto di unione civile con Form. 187 quater.
  2. Decorsi almeno 3 mesi dalla manifestazione di volontà di cui al precedente punto, le parti che non intendano adire il Tribunale ordinario o procedere con negoziazione assistita da avvocati, potranno rendere, congiuntamente e personalmente, la dichiarazione di scioglimento innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di iscrizione dell'atto di unione civile o del luogo di residenza di almeno uno dei due uniti, mediante le modalità di accordo previste dall'art. 12 D.L. 132/2014.
  3. Dopo almeno 30 giorni dalla dichiarazione di cui al precedente punto, alla data concordata e già indicata nel primo atto, analogamente ai coniugi in sede di accordo di separazione, divorzio o modifica di condizioni di separazione o divorzio, gli uniti civilmente dovranno nuovamente comparire innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per confermare l'accordo di scioglimento e, in detta data, verrà redatto un atto di conferma dello scioglimento (che acquisirà efficacia da tale termine, ma con decorrenza dalla data di sottoscrizione del primo atto) ovvero di mancata conferma, anche per mancata comparizione delle parti.

Si precisa che, oltre che a seguito di manifestazione di volontà di scioglimento del vincolo, l'unione civile si scioglie automaticamente anche per le seguenti cause, indicate dai commi dal 22 al 26 dell'art. 1 Legge 76/2016:

  • per decesso o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
  • in caso di intervenuta sentenza di rettificazione dell'attribuzione di attribuzione di sesso di un contraente, atteso il venir meno, in tal caso, di un presupposto fondamentale dell'unione civile, costituita da persone dello stesso sesso. In tal caso, le persone parte di un'unione civile sciolta per intervenuta rettificazione di sesso potranno registrare, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 223/1989, una convivenza anagrafica, ovvero contrarre nuova unione civile con altre persone o anche un matrimonio con tra gli stessi. Non è prevista, tuttavia, per la presente ipotesi, la facoltà concessa ai coniugi di dichiarare innanzi al Giudice adito per la rettificazione di sesso di voler costituire unione civile.

In caso di scioglimento dell'unione civile con provvedimento straniero, la sentenza straniera di scioglimento verrà trascritta nei registri di stato civile e annotata a margine dell'atto di unione civile e di nascita degli uniti civilmente

Come fare

Le parti che intendano richiedere lo scioglimento dell'unione civile mediante accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, dovranno manifestare tale volontà all'Ufficiale del Comune di iscrizione dell'Unione Civile, anche disgiuntamente, producendo, nel caso in cui ne facciano richiesta singolarmente, copia dell'avvenuta comunicazione all'altra parte di detta intenzione. Tale dichiarazione può essere resa previo appuntamento da accordare e sarà resa unicamente all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di iscrizione o trascrizione dell'atto di unione civile.

L'Ufficiale dello Stato Civile, esperiti gli accertamenti d'ufficio necessari nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre 30 giorni, convocherà le parti a comparire decorsi 3 mesi dalla dichiarazione preliminare, per avviare la procedura che si concluderà un accordo di conferma da stipulare dopo almeno 30 giorni dalla data di primo atto.

Cosa serve

Le parti dovranno sottoscrivere la dichiarazione con la quale manifestano preliminarmente la propria volontà di sciogliere l'unione, mediante modello che verrà predisposto dall'Ufficio. Nel caso di richiesta disgiunta, dovrà prodursi prova dell'avvenuta notifica, all'altra parte, della propria intenzione di avviare la procedura in esame.

Si precisa che, in caso di accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, sarà l'atto di conferma (da redigersi almeno 30 giorni dopo il primo atto) a rendere efficace l'accordo di scioglimento, sebbene con decorrenza dalla data del primo atto.

  • Dichiarazione di manifestazione della volontà di sciogliere l'unione civile.
  • In caso di richiesta disgiunta, prova dell'avvenuta comunicazione all'altra parte a mezzo PEC o racc. a/r.
  • Copia dei rispettivi documenti di identità delle parti in corso di validità.

Cosa si ottiene

Lo scioglimento dell'unione civile, con conseguente variazione di stato civile delle parti e annotazioni sull'atto di unione civile (formula 187 octies) e sugli atti di nascita degli uniti civilmente (formula 139 nonies), entrambe certificabili mediante rilascio di estratto per riassunto.

Tempi e scadenze

La richiesta viene accolta senza indugio e l'Ufficiale dello Stato Civile, esperiti gli accertamenti d'ufficio nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 30 giorni, convocherà le parti a data da concordare e comunque decorsi 3 mesi dalla manifestazione di volontà di scioglimenti. In detta data, contestualmente alla redazione dell'atto di accordo di scioglimento, verrà fissata la data di conferma, almeno 30 giorni dopo quella di sottoscrizione del primo atto.

Quanto costa

Nessun costo.

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Pagina aggiornata il 23/02/2024

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