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Unione civile

Come si costituisce l’unione civile e quali sono i suoi effetti.

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L’unione civile è un istituto volto a garantire l’unione tra due persone dello stesso sesso da cui derivano, analogamente al matrimonio, determinati diritti e doveri.


A chi è rivolto

L’unione civile può essere costituita da due persone che abbiano raggiunto la maggiore età e che appartengano allo stesso sesso.

Descrizione

La Legge n.76/2016  “istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione” (art. 1, comma 1).

Detta normativa, composta da 69 commi di un unico articolo, disciplina rispettivamente:

  • dal comma 1 al comma 35 le unioni civili tra persone dello stesso sesso:
  • dal comma 36 al comma 65,  la convivenza di fatto riguardante sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso.

L'unione civile può essere costituita tra persone maggiorenni e dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni.

L’ufficiale di stato civile provvede quindi alla registrazione dell'atto di unione civile tra persone dello stesso sesso nel relativo registro dello stato civile del proprio Comune.
Ulteriore modalità di costituzione dell’unione civile riguarda il caso di intervenuta rettificazione di sesso,  nel caso in cui i coniugi abbiano manifestato al Giudice adito la volontà di non sciogliere il vincolo matrimoniale e, in conseguenza, di costituire un'unione civile tra persone divenute dello stesso sesso.

Analogamente al matrimonio, esistono delle cause impeditive (disciplinate dai commi 4 e 5 dell'art. 1 della L. n.76/2016) alla costituzione dell'unione civile.

In particolare, non è possibile costituire l’unione civile in caso di:

  • mancato stato libero, per sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • interdizione per infermità di mente;
  • di rapporti di parentela, affinità, adozione tra le parti ai sensi art. 87, comma 1, Codice civile;
  • condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte (art. 88 c.c.).

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri prescritti in caso di matrimoni. Dall’unione civile deriva quindi l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni della famiglia. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune e a ciascuna di esse spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano anche le disposizioni relative agli obblighi alimentari.

Il comma 21 dell'art. 1 estende agli uniti civilmente anche la disciplina relativa alle successioni riguardanti la famiglia del codice civile. Analogamente, in caso di decesso di una delle parti, si applicheranno all'unione civile la disciplina in tema di indennità dovuta dal datore di lavoro (art. 2118 c.c.) e  trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.).

Regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell’unione civile, le parti, al pari dei coniugi nel matrimonio, avranno la possibilità di eleggere il proprio regime patrimoniale. Sul punto, richiamando la disciplina specifica di cui all'art. 159 c.c., si precisa che, anche in tale istituto, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale  sarà costituito dalla comunione dei beni.

Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni  eventualmente pattuite.

Scelta del cognome comune.

Gli uniti civilmente, tramite dichiarazione da rendere all'Ufficiale di Stato Civile, possono stabilire di assumere un cognome comune per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'unito civilmente richiedente potrà quindi anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, previa apposita dichiarazione.

Tuttavia, la scelta del cognome comune non comporta alcuna modifica a livello anagrafico né implica che i figli minorenni degli uniti civilmente debbano modificare il proprio cognome.

Come fare

A differenza di quanto prescritto per le pubblicazioni di matrimonio (iter procedimentale propedeutico per contrarre matrimonio, ma non applicabile alle Unione Civili), chi intende unirsi civilmente può scegliere liberamente il Comune a cui rivolgersi per costituire l’unione civile, indipendentemente da quello di residenza delle parti.

La volontà di costituire l’Unione Civile può essere comunicata  all'Ufficiale dello Stato Civile sia dai diretti interessati, sia da una persona opportunamente incaricata con una procura speciale, anche senza sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 12, comma 7, D.P.R. 396/2000.

Il procedimento si compone quindi di tre fasi :

  1. compilazione della richiesta di costituzione dell'unione civile;
  2. verbale di costituzione dell'Unione Civile (su appuntamento da concordare con l'Ufficio);
  3. redazione dell'atto di stato civile con dichiarazione costitutiva dell'Unione civile (decorsi almeno 30 giorni dall'atto precedente e non oltre 180 giorni dalla redazione del verbale di costituzione dell'Unione Civile).

Nell'istanza di costituzione dell'Unione Civile, le parti dovranno indicare la scelta del regime patrimoniale della coppia (separazione o comunione dei beni) e l'eventuale scelta di un cognome comune(entrambe le indicazioni dovranno essere riportate sull'atto di costituzione dell'unione civile).

Ricevuta la richiesta di costituzione dell'Unione civile, L'Ufficiale dello Stato civile redigerà un processo verbale, in cui verranno indicati l'identità delle persone comparse, l'oggetto della richiesta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta. Il processo verbale dovrà essere sottoscritto congiuntamente e contemporaneamente dai richiedenti e dall'Ufficiale dello Stato Civile. Il verbale di richiesta non verrà iscritto nei registri di stato civile.

L'Ufficiale dello stato civile avvierà quindi l'istruttoria al fine di verificare l'esattezza delle dichiarazioni ricevute, acquisendo d'ufficio gli eventuali documenti necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'Unione civile.

Tali verifiche devono essere effettuate entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale.

Nel caso di cittadini stranieri, gli stessi dovranno produrre il nulla osta all’unione civile rilasciato dalla competente autorità diplomatica straniera.

L'unione civile potrà essere costituita dopo almeno 30 giorni ed entro 180 giorni dalla conclusione delle verifiche delle dichiarazioni ricevute.

L'Unione civile è costituita nel giorno prescelto dalle parti e indicato nel processo verbale, alla presenza di due testimoni e davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, vestito in forma solenne.

Qualora gli interessati, o anche uno solo di essi, non comparissero senza giustificato motivo nel giorno e nell'ora fissati per rendere la dichiarazione, decadranno gli effetti del procedimento avviato e dovrà avviarsi un nuovo procedimento.

Costituzione dell'Unione Civile a seguito di intervenuta rettificazione di sesso.

Ai sensi del comma 27 dell’art.1 L.76/2016,“Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.”

A differenza di quanto avviene conseguentemente alla rettificazione di sesso di uno degli uniti civilmente, con scioglimento dell’unione civile per mancanza di uno dei requisiti fondamentali dell’istituto (il medesimo sesso dei contraenti), nel caso di coppia unita in matrimonio, qualora i coniugi manifestino al Giudice adito la volontà di non non voler cessare gli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento del matrimonio stesso conseguirà la costituzione automatica dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Sarà il Giudice, nel dispositivo della sentenza che conclude il procedimento di rettificazione di sesso, ad ordinare all’Ufficiale di Stato Civile la trascrizione del provvedimento di costituzione di unione civile (formula 121.4) e la conseguente annotazione a margine dell’atto di matrimonio (formula 173 bis) e degli atti di nascita delle parti (formula 145 e 139 ter).

I diretti interessati, in sede giudiziale, potranno anche effettuare la scelta del cognome comune e del regime patrimoniale della costituenda unione civile.

Cosa serve

Le persone che intendono costituire un'unione civile, dovranno procedere alla compilazione della richiesta di costituzione, su modello predisposto dall'ufficio competente, muniti di documento d'identità. I cittadini stranieri dovranno esibire nulla osta a costituire unione civile in regola con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione.

  • Richiesta di costituzione di unione civile.
  • Documento di identità delle parti.
  • Eventuale procura speciale, con allegata copia del documento del delegante, per chi intende effettuare la richiesta su procura.
  • Nulla osta a contrarre unione civile per i cittadini stranieri.

Cosa si ottiene

La costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso e la sua annotazione sull'atto di nascita delle parti interessate, con conseguente variazione di stato civile.

Tempi e scadenze

La richiesta, accolta senza indugio, avvierà l'istruttoria d'ufficio dell'Ufficiale di Stato Civile. La costituzione dell'unione civile avverrà in un termine compreso tra almeno 30 giorni successi alla redazione del processo verbale di volontà di costituire l'unione civile e non oltre 180 giorni dal giorno di conclusione delle verifiche istruttorie espletate.

Quanto costa

Nessun costo.

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Pagina aggiornata il 23/02/2024

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