Come esaminato nell'apposita sezione, ai sensi dell'art. 14 della Legge 91/1992, "i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza."
La ratio della normativa è quella di applicare in favore del minore, per automatismo di legge, la normativa di trasmissione della cittadinanza italiana per derivazione di sangue, concedendo tuttavia la facoltà allo stesso, una volta divenuto maggiorenne e pienamente capace di agire, di rinunciare alla cittadinanza italiana stessa, purché in possesso di altra cittadinanza.
La rinuncia deve essere espressa mediante dichiarazione da rendere all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza ovvero, in caso di residenza all'estero, innanzi all'Autorità Consolare italiana all'estero territorialmente competente.
Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 572/1993, "La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
d) documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta."
La dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile viene iscritta negli appositi registri di cittadinanza e annotata a margine dell'atto di nascita, con conseguenti comunicazione agli uffici interessati (anagrafe, elettorale, questura, casellario giudiziale in primis).
Nel caso, invece, di dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana resa all'estero dinanzi all'Autorità consolare territorialmente competente, sarà quest'ultima a iscrivere la dichiarazione in un apposito registro e a trasmetterne copia al Ministero dell'Interno e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune italiano competente A.I.R.E., il quale provvederà a trascrivere la dichiarazione nei registri di cittadinanza e ad apporre annotazione sull'atto di nascita, oltre che procedere alle conseguenti comunicazioni.
Occorre precisare altresì che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.P.R. 572/1993, "La rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma 4, 13, comma 1, lettera d), e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge".
Pertanto, chi rinuncia alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, può riacquistare la cittadinanza italiana unicamente mediante decreto prefettizio o presidenziale e dunque iure matrimoni o mediante naturalizzazione per residenza in Italia.