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Attribuzione della cittadinanza italiana iure soli

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La cittadinanza italiana può essere attribuita iure soli, ovvero per nascita nel territorio della Repubblica, nelle sole ipotesi residuali previste dall'art. 1, comma 1, lett. b) e art. 1, comma 2, legge 91/1992.


A chi è rivolto

A chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono, ovvero al figlio di ignoti trovato in Italia se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Descrizione

Per l'ordinamento italiano, il criterio ordinario e principale di attribuzione della cittadinanza italiana è quello per derivazione di sangue, ovvero iure sanguinis, disciplinato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 91/1992, ai sensi del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre con cittadinanza italiana.

In tal caso si discorre di attribuzione o, se richiesta successivamente alla nascita, di riconoscimento della cittadinanza italiana, e non anche di acquisto, poiché per la legislazione italiana lo status di cittadinanza viene appunto attribuito dalla legge stessa in base a determinati criteri prestabiliti.

L'attribuzione della cittadinanza iure soli, invece, costituisce un'ipotesi residuale di attribuzione della cittadinanza italiana e, in quanto tale, risulta di applicazione limitata ai soli casi tassativamente previsti dal dato normativo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lette b) della Legge 91/1992, è cittadino italiano per nascita "chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono".

Sono due, pertanto, le ipotesi di attribuzione della cittadinanza italiana per nascita suindicate:

se entrambi i genitori del nuovo nato in Italia siano ignoti o apolidi;
se il nuovo nato in Italia non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
Ai sensi della comma 2 del medesimo art. 1 della Legge 91/1992, inoltre, "è considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza."

La ratio di tale disciplina è sempre la stessa: impedire che un nuovo nato o un bambino rivenuto nel territorio della Repubblica di cui non venga provata altra cittadinanza, rimanga sprovvisto di cittadinanza.

Ciò premesso, in caso di figlio di genitori ignoti, l'Ufficiale dello Stato Civile competente iscriverà nei registri di nascita la dichiarazione di nascita resa dal direttore sanitario ovvero trascriverà la dichiarazione di nascita redatta dalla direzione sanitaria del luogo di nascita o il verbale di ritrovamento del bambino in territorio della Repubblica.

Nei differenti casi, invece, di minore nato in Italia da genitori apolidi, al fine di attribuire al nuovo nato la cittadinanza italiana i genitori dovranno esibire e produrre un certificato di apolidia ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 572/1993, rilasciato dal Ministero dell'Interno, di cui si farà menzione nell'atto di nascita.

Nel caso ulteriore di figlio nato in Italia da genitori stranieri che, secondo la legge del loro Stato, non trasmettono la propria cittadinanza al loro figlio, i genitori che dichiarino tale circostanza dovranno produrre all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di dichiarazione di nascita apposita documentazione attestante l'impossibilità giuridica di trasmissione della cittadinanza straniera.

L'Ufficiale dello Stato Civile competente dovrà pertanto iscrizione la dichiarazione di nascita nel relativo registro di stato civile e invierà copia conforme dell'atto stesso e della documentazione esibita al Ministero dell'Interno, il quale è l'organo deputato a verificare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della cittadinanza italiana.

Il Ministero dell'Interno comunicherà all'Ufficiale dello Stato Civile l'esito finale del proprio accertamento, che verrà poi annotato sull'atto di nascita dell'interessato, senza necessità di trascrizione o redazione di alcun atto di cittadinanza, e conseguente attribuzione iure soli della cittadinanza italiana.

Come fare

L'attribuzione della cittadinanza iure soli avviene conseguentemente alla dichiarazione di nascita del nuovo nato in Italia da parte dei genitori apolidi o che non possono trasmettere la cittadinanza straniera secondo la legge del proprio Paese d'origine, ovvero in caso di dichiarazione di nascita resa per nuovi nati in Italia da genitori ignoti o di ritrovamento di minore figlio di ignoti nel territorio della Repubblica di cui non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

L'ufficio competente è l'ufficio di stato civile del comune di cui verrà iscritto o trascritto l'atto di nascita del nuovo nato in Italia.

Gli interessati potranno prendere contatti con l'ufficio e, al momento della domanda, dovranno produrre la documentazione indicata nell'apposita sezione di questa pagina.

Cosa serve

A seconda del caso di specie, sarà necessario il verbale di ritrovamento del minore in territorio italiano e la documentazione necessaria al fine di rendere la cittadinanza italiana.

Inoltre, nel caso di genitori apolidi, dovrà essere prodotta apposita certificazione di apolidia ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 572/1993 e, nel caso di impossibilità giuridica per i genitori di trasmettere la cittadinanza del proprio Paese d'origine, la documentazione attestante detta impossibilità rilasciata dalla competente autorità straniera.

Documentazione necessaria per la dichiarazione di nascita, compreso il verbale di ritrovamento in caso di ritrovamento di nuovo nato in territorio italiano.
Certificazione di apolidia ex art.17 D.P.R. 572/1993.
Certificazione attestante l'impossibilità per i genitori stranieri di trasmettere al figlio nato in Italia la propria cittadinanza secondo le leggi del loro Stato d'origine.

  • Documentazione necessaria per la dichiarazione di nascita, compreso il verbale di ritrovamento in caso di ritrovamento di nuovo nato in territorio italiano.
  • Certificazione di apolidia ex art.17 D.P.R. 572/1993.
  • Certificazione attestante l'impossibilità per i genitori stranieri di trasmettere al figlio nato in Italia la propria cittadinanza secondo le leggi del loro Stato d'origine.

Cosa si ottiene

L'attribuzione della cittadinanza iure soli, con ogni conseguenza di legge.

Tempi e scadenze

La dichiarazione di nascita è soggetta ai termini di legge previsti per la dichiarazione stessa.

2 giorni

2 giorni

Tempi di presa in carico

30 giorni

30 giorni

Durata massima del procedimento amministrativo

Quanto costa

Al momento della domanda, dovrà essere prodotta la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo governativo di € 250,00 da corrispondere ai sensi dell'art. 9-bis Legge 91/1992.

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Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Pagina aggiornata il 23/02/2024

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