Per l'ordinamento italiano, il criterio ordinario e principale di attribuzione della cittadinanza italiana è quello per derivazione di sangue, ovvero iure sanguinis, disciplinato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 91/1992, ai sensi del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre con cittadinanza italiana.
In tal caso si discorre di attribuzione o, se richiesta successivamente alla nascita, di riconoscimento della cittadinanza italiana, e non anche di acquisto, poiché per la legislazione italiana lo status di cittadinanza viene appunto attribuito dalla legge stessa in base a determinati criteri prestabiliti.
L'attribuzione della cittadinanza iure soli, invece, costituisce un'ipotesi residuale di attribuzione della cittadinanza italiana e, in quanto tale, risulta di applicazione limitata ai soli casi tassativamente previsti dal dato normativo.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lette b) della Legge 91/1992, è cittadino italiano per nascita "chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono".
Sono due, pertanto, le ipotesi di attribuzione della cittadinanza italiana per nascita suindicate:
- se entrambi i genitori del nuovo nato in Italia siano ignoti o apolidi;
- se il nuovo nato in Italia non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
Ai sensi della comma 2 del medesimo art. 1 della Legge 91/1992, inoltre, "è considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza."
La ratio di tale disciplina è sempre la stessa: impedire che un nuovo nato o un bambino rivenuto nel territorio della Repubblica di cui non venga provata altra cittadinanza, rimanga sprovvisto di cittadinanza.
Ciò premesso, in caso di figlio di genitori ignoti, l'Ufficiale dello Stato Civile competente iscriverà nei registri di nascita la dichiarazione di nascita resa dal direttore sanitario ovvero trascriverà la dichiarazione di nascita redatta dalla direzione sanitaria del luogo di nascita o il verbale di ritrovamento del bambino in territorio della Repubblica.
Nei differenti casi, invece, di minore nato in Italia da genitori apolidi, al fine di attribuire al nuovo nato la cittadinanza italiana i genitori dovranno esibire e produrre un certificato di apolidia ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 572/1993, rilasciato dal Ministero dell'Interno, di cui si farà menzione nell'atto di nascita.
Nel caso ulteriore di figlio nato in Italia da genitori stranieri che, secondo la legge del loro Stato, non trasmettono la propria cittadinanza al loro figlio, i genitori che dichiarino tale circostanza dovranno produrre all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di dichiarazione di nascita apposita documentazione attestante l'impossibilità giuridica di trasmissione della cittadinanza straniera.
L'Ufficiale dello Stato Civile competente dovrà pertanto iscrizione la dichiarazione di nascita nel relativo registro di stato civile e invierà copia conforme dell'atto stesso e della documentazione esibita al Ministero dell'Interno, il quale è l'organo deputato a verificare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della cittadinanza italiana.
Il Ministero dell'Interno comunicherà all'Ufficiale dello Stato Civile l'esito finale del proprio accertamento, che verrà poi annotato sull'atto di nascita dell'interessato, senza necessità di trascrizione o redazione di alcun atto di cittadinanza, e conseguente attribuzione iure soli della cittadinanza italiana.