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Iscrizione A.N.P.R. di cittadino straniero extracomunitario

Requisiti, casi particolari e documentazione necessaria per l'iscrizione A.N.P.R. del cittadino straniero extracomunitario e dei suoi eventuali familiari

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Il D. Lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione) disciplina le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dei cittadini stranieri extracomunitari che soggiornano regolarmente in Italia, nonché la documentazione necessaria a comprovare la regolarità del soggiorno.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini stranieri extracomunitari (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea) che intendono richiedere l'iscrizione A.N.P.R. per provenienza dall'estero in un comune italiano, ove hanno fissato la propria dimora abituale.

Descrizione

Il procedimento di iscrizione anagrafica A.N.P.R. del cittadino straniero extracomunitario (ovvero proveniente da Stati non appartenenti all'U.E. o allo Spazio Economico Europeo) segue l'ordinario procedimento di mutazione anagrafica per variazione di residenza, salve le particolarità qui di seguito descritte.

Preliminarmente occorre precisare, come già affermato esaminando il procedimento di iscrizione anagrafica del cittadino straniero comunitario, che, ai sensi dell’art. 7 D.P.R. n. 223/1989, le nuove iscrizioni di cittadini in A.N.P.R. avvengono per il seguente ordine di motivi:

a) per nascita; b) per esistenza giudizialmente dichiarata; c) per trasferimento di residenza dall'estero dichiarato dall'interessato non iscritto, oppure accertato secondo quanto è disposto dall'articolo 15, comma 1;

Al comma 2 del medesimo articolo si precisa poi che “Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica”.

In tutti gli altri casi, pertanto, le variazioni anagrafiche di cittadini già iscritti in A.N.P.R. non costituiranno causa di nuova iscrizione, ma configureranno casi di mutazione anagrafica (ad esempio, variazione di residenza di cittadino già iscritto A.N.P.R.).

Con riguardo all’ipotesi di cui all’art. 7, comma 1, lett. C), del Regolamento Anagrafico (nuova iscrizione per trasferimento dall’estero), occorre ulteriormente precisare che la disciplina di riferimento muta a seconda che i cittadini stranieri che intendono richiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di dimora abituale siano cittadini comunitari (D. Lgs. n. 30/2017) o extracomunitari (D. Lgs. n. 286/1998).

Con riferimento ai procedimenti di iscrizione di cittadini extracomunitari, il D. Lgs. n. 286/1998, all'art. 6, comma 7, primo periodo, chiarisce che " Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione".

Pertanto, al momento della dichiarazione di residenza, il cittadino extracomunitario dovrà esibire non soltanto il Passaporto o un documento di identità equipollente rilasciato dal proprio Paese d'origine (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6, comma 3, e 14, comma 1, D.P.R. n. 223/1989), ma anche la documentazione qui di seguito indicata, a seconda del caso tipico di specie.

Cittadino extracomunitario con titolo di soggiorno in corso di validità 

Oltre al proprio Passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, dovranno essere esibiti:

  1. permesso di soggiorno in originale e in corso di validità per tutti i componenti del proprio nucleo familiare;
  2. per dimostrare i rapporti di parentela (rapporti di filiazione o di matrimonio, ad esempio) tra i nuovi iscritti, dovrà essere esibita idonea documentazione in originale rilasciata dalle competenti autorità straniere e a norma con le prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione (in difetto, lo stato civile dei nuovi iscritti sarà non classificabile e, nello stato di famiglia che andrà a formarsi, verranno indicati generici rapporti di convivenza per vincoli affettivi);
  3. codice fiscale, in originale e in copia.

Cittadino extracomunitario in possesso di titolo di soggiorno in corso di RINNOVO

La documentazione da esibire, in tal caso, oltre al proprio Passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, è la seguente:

  1. Ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo del P.D.S., da presentarsi entro 60 giorni dalla scadenza del documento;
  2. Copia (esibendo originale) del precedente P.D.S. già scaduto;
  3. Codice fiscale, in originale e in copia.

Cittadino extracomunitario in attesa di primo rilascio di P.D.S. per LAVORO SUBORDINATO (Circolare Min. Int. n. 16/2007)

La documentazione da esibire, in tal caso, oltre al proprio Passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, è la seguente:

  1. copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione;
  2. ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rilascio di permesso di soggiorno presentata allo Sportello Unico;
  3. copia domanda di rilascio del permesso di soggiorno;
  4. copia codice fiscale, in originale e in fotocopia.

Cittadino extracomunitario in attesa di primo rilascio per RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE (Circ. Min. Int. n. 43/2007)

La documentazione da esibire, in tal caso, oltre al proprio Passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, è la seguente:

  1. Copia (esibendo originale) del nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione al ricongiungimento;
  2. ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione di domanda per il rilascio di P.D.S.;
  3. visto di ingresso per ricongiungimento familiare su Passaporto;
  4. codice fiscale, in originale e in fotocopia.

Cittadini extracomunitari che intendono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis

Ferme tutte le considerazioni esposte nell'apposita sezione con riferimento al procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, il cittadino straniero che intende richiedere l'iscrizione A.N.P.R. in un comune italiano per avviare tale procedimento, deve esibire, al momento della dichiarazione di residenza e oltre al proprio Passaporto o altro documento di identità equipollente:

  1. se cittadino di uno Stato appartenente all'area Schengen, copia della dichiarazione di presenza resa dall'interessata al Questore entro 8 giorni dal suo arrivo in Italia;
  2. se cittadino di uno Stato non appartenente all'area Schengen, la dichiarazione di presenza effettuata all'Autorità di frontiera al momento dell'arrivo in Italia e l'avvenuta apposizione del timbro uniforme Schengen, da parte della medesima Autorità di frontiera, sul proprio documento di viaggio;
  3. in entrambi i casi di cui sopra, si dovrà esibire la documentazione necessaria per richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, indicata nell'apposita sezione, e relativa al possesso degli atti di stato civile dei propri avi (in originale e a norma con le normative in tema di traduzione e legalizzazione), dal primo ascendente italiano e sino all'interessato.

Oltre a tutta la documentazione suindicata, resta inteso che il cittadino extracomunitario che richiede l'iscrizione A.N.P.R. deve altresì produrre, al momento della dichiarazione di residenza, la documentazione necessaria a comprovare il possesso dell'immobile in cui intende fissare la propria dimora abituale, come descritto nell'apposita sezione dell'ordinario procedimento di mutazione di residenza.

Come fare

Ferma la particolarità del caso di specie (iscrizione A.N.P.R. e non mutazione di residenza), nonché la specifica documentazione da allegare alla domanda, il cittadino straniero extracomunitario che intende richiedere l'iscrizione A.N.P.R. in questo Comune, con provenienza dall'estero, può recarsi direttamente presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe negli orari di ricevimento ovvero inviare la propria dichiarazione (debitamente sottoscritta e munita della documentazione necessaria, oltre a copia del proprio passaporto o del proprio documento di validità equipollente rilasciato dall'autorità straniera di origine) a mezzo posta elettronica agli indirizzi PEC sottoindicati.

Cosa serve

A seconda della tipologia di iscrizione A.N.P.R. del cittadino extracomunitario, varierà anche la documentazione da esibire al momento della presentazione della domanda, come precisato nella sezione descrittiva di questa pagina.

La documentazione da produrre è indicata nell'Allegato A della Circ. Istat n. 21/2012 (scaricabile in fondo, nella sezione modulistica di questa pagina), in tema di iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

  • Passaporto o documento equipollente in corso di validità
  • Codice fiscale
  • Documentazione specifica riguardante i singoli casi sub 1), 2), 3), 4) dell'Allegato A della Circolare Istat n. 21/2012 e il caso di iscrizione anagrafica per la richiesta di cittadinanza iure sanguinis
  • Nel caso in cui si intendesse registrare in anagrafe un rapporto di parentela o uno stato civile, copia degli atti originali, tradotti o legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.
  • Visura catastale dalla quale risulti il nominativo del proprietario dell'immobile in cui si intende fissare la residenza.
  • Documento giustificativo del titolo di possesso dell'immobile (esempio: copia del contratto di lavoro registrato o del contratto di comodato).
  • In assenza di documentazione di cui al punto precedente, autorizzazione a firma del proprietario dell'immobile con cui questi autorizza il dichiarante a fissare in tale abitazione la residenza, con allegata copia del documento di identità del sottoscrivente (si allega modello di autorizzazione nell'apposita sezione di questa pagina).

Cosa si ottiene

L'iscrizione anagrafica A.N.P.R. se, condotti opportuni accertamenti, verrà confermata la presenza sul territorio del cittadino extracomunitario, secondo le ordinarie modalità di verifica dei procedimenti di variazione anagrafica.

Gli effetti provvedimentali conseguenti alla dichiarazione di residenza, in caso di ricevibilità della domanda, sono anticipati e la domanda è inviata in A.N.P.R. entro i due giorni lavorativi successivi alla domanda di trasferimento e con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza, ferma la necessità di svolgere l'istruttoria e di poter ripristinare la situazione anagrafica precedente in caso di provvedimento finale di rigetto.

In caso di accoglimento della domanda, la persona interessata otterrà la chiesta iscrizione anagrafica, con ogni conseguenza di legge.

Tempi e scadenze

L'iscrizione temporanea, in caso di domanda ricevibile, viene disposta entro i due giorni lavorativi alla dichiarazione di residenza, con decorrenza dalla data di domanda.

I tempi di conclusione del procedimento sono fissati dall'art. 18-bis del D.P.R. n. 223/1989 in 45 giorni dalla dichiarazione.

Quanto costa

Nessun costo.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Pagina aggiornata il 23/02/2024

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