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Riacquisto della cittadinanza italiana

  • Servizio attivo

Chi può riacquistare la cittadinanza italiana e come procedere in tal senso, secondo le modalità di legge di cui all'art. 13 Legge n. 91/1992


A chi è rivolto

A chi abbia perso la cittadinanza italiana e intenda riacquistarla.

Descrizione

L'istituto del riacquisto della cittadinanza italiana è disciplinato dall'art. 13 della Legge n. 91/1992, ai sensi del quale:

"1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite."

Prima di esaminare ciascuno dei casi di riacquisto della cittadinanza italiana suindicato, occorre precisare che detto istituto non opera per chi ha perduto la cittadinanza per revoca dell’adozione per sua colpa (art. 3, comma 3, Legge n. 91/1992) e chi ha perduto la cittadinanza per non aver cessato l’attività prestata ad uno Stato in guerra con l’Italia (art. 12, comma 2, Legge n. 91/1992).

Diversamente, invece,  come esaminato nell'apposita sezione, potrà riacquistare la cittadinanza soltanto per matrimonio con cittadino italiano (art. 5 Legge n. 91/1992) o per naturalizzazione (art. 9 Legge n. 91/1992):

  • chi abbia rinunciato alla cittadinanza italiana a seguito revoca dell’adozione per colpa dell’adottante;
  • chi abbia rinunciato al riacquisto automatico trascorso l’anno di residenza in Italia ex art. 13, comma 1, lett. d);
  • chi abbia  rinunciato alla cittadinanza italiana acquisita in minore età ex art. 14 legge 91/1992.

Riacquisto automatico ex art. 13, lett. D) legge 91/1992

Dalla lettura del suesposto articolo 13 emerge che l'unico caso di riacquisto automatico della cittadinanza italiana è quello previsto dalla lettera d) del medesimo articolo, ovvero per l'ipotesi di riacquisto automatico della cittadinanza in favore chi l'abbia perduta decorso un anno di residenza legale in un Comune italiano, salvo la facoltà di rinunciarvi entro il medesimo arco temporale.

In questa ipotesi, quindi, non è necessario rendere alcuna dichiarazione da parte dell'interessato, il quale riacquisterà automaticamente la cittadinanza conseguentemente al mero decorso del termine di un anno di residenza in Italia, purché non intervenga rinuncia espressa a tale riacquisto.

Il riacquisto della cittadinanza, in tale ipotesi, avviene quindi d'ufficio con atto di accertamento del Sindaco, da trascrivere nei registri di cittadinanza e annotare sull'atto di nascita dell'interessato, con ogni comunicazione di legge.

Art. 13, lett. A), Legge n. 91/1992: Riacquisto cittadinanza italiana perduta per naturalizzazione mediante prestazione di servizio militare

L'ipotesi di riacquisto della cittadinanza italiana prevista dalla lettera A) dell'art. 13 Legge n. 91/1992 risulta di fatto tacitamente inapplicabile attesa la soppressione del servizio di leva obbligatorio già dal 01/01/2005. La lettura della lettera A) in esame prevedeva la possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana successivamente alla prestazione del servizio di leva, a condizione che l'interessato avesse preventivamente reso dichiarazione di volerla riacquistare.

Art. 13, lett. B), Legge n. 91/1992: Riacquisto cittadinanza italiana perduta per naturalizzazione dello straniero che, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare

Tale fattispecie di riacquisto della cittadinanza italiana opera, come per il caso precedente, a condizione che l'interessato presti dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana persa.

Tale dichiarazione deve essere iscritta nei registri di cittadinanza (Form. 84) e annotata sull'atto di nascita dell'interessato. La decorrenza del riacquisto della cittadinanza italiana sarà dal giorno successivo alla dichiarazione ovvero, se la dichiarazione è stata resa preventivamente, dal giorno successivo all'assunzione del pubblico impiego alle dipendenze dello Stato.

Art. 13, lett. C), Legge n. 91/1992: Riacquisto della cittadinanza italiana  se chi l'ha perduta dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica

Anche in tale ipotesi il legislatore prevede espressamente la necessità che l'interessato renda la dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana, aggiungendo a tale condizione l'ulteriore requisito della residenza nel territorio della Repubblica: la decorrenza del riacquisto della cittadinanza sarà dal giorno successivo alla dichiarazione iscritta nei registri di nascita, se già residente, ovvero dal giorno successivo a quello in cui verrà fissata la residenza in Italia, se la dichiarazione è stata resa presso un Ufficio Consolare.

Dalla lettura della lettera sub C) emerge che in caso di dichiarazione preventiva, l'interessato dovrà fissare la propria residenza in un Comune italiano entro un anno da tale data. A tal fine, il Consolato italiano all'estero che abbia acquisito la dichiarazione, trasmette la stessa all'Ufficiale di Stato Civile del comune in cui questi intende fissare la residenza unitamente all'esito dell'accertamento eseguito dal medesimo Consolato in merito al possesso dei requisiti di legge. La dichiarazione non verrà trascritta, a differenza dell'esito dell'accertamento del console, da trascrivere e annotare sull'atto di nascita.

Dopo che il cittadino avrà stabilito la proprio residenza nel comune entro un anno dalla dichiarazione resa in consolato, il Sindaco del comune di iscrizione anagrafica accerterà, con propria attestazione sindacale, l'intervenuto riacquisto della cittadinanza. Detta attestazione sindacale deve essere trascritta nei registri di cittadinanza e annotata a margine dell’atto di nascita dell’interessato (unico caso di doppio accertamento, al momento della dichiarazione da parte del Console e successivamente all'iscrizione da parte del Sindaco del comune italiana di residenza).

Diversamente, se il cittadino ometta di fissare la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione resa in Consolato, il Comune depositario dell'atto di nascita provvederà alla redazione, alla trascrizione nei registri di cittadinanza e all'annotazione sull'atto di nascita di apposita attestazione sindacale di accertamento negativo.

In ogni caso, con riferimento alla presente procedura di cui alla lettera C) dell'art.13 Legge n. 91/1992, si precisa che l'ufficiale dello stato civile competente dovrà dare comunicazione al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura territorialmente competente dell'avvenuta dichiarazione dell'interessato di voler riacquistare la cittadinanza italiana, entro 30 giorni. Il Ministero dell'Interno valuterà la sussistenza dei requisiti di legge per l'acquisizione della cittadinanza italiana ed emetterà, in caso negativo, un Decreto di Inibizione che verrà poi trasmesso al competente comune di iscrizione ANPR o A.I.R.E. .

In tal caso, l'Ufficiale dell0 Stato Civile competente trascriverà il decreto di inibizione nei registri di cittadinanza, ne disporrà l'annotazione sull'atto di nascita, con ogni comunicazione conseguente necessaria, e il riacquisto della cittadinanza italiana si riterrà come mai avvenuto.

Art.13, lettera E), legge 91/1992: Riacquisto della cittadinanza italiana di chi, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.

Anche in tale fattispecie il legislatore impone all'interessato l'onere di rendere la dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana, sempre che questi abbia stabilito la residenza da almeno due anni in Italia e provi di aver abbandonato l'impiego, la carica o il servizio militari assunti nonostante l'intimazione di cui all'art. 12, comma 1.

Anche in tal caso, come nell'ipotesi descritta dall'art. 13, lettera C), l'Ufficiale dello Stato Civile deve comunicare al Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura territorialmente competente, la richiesta presentata dall'interessato e il Ministero dell'Interno, valutati i requisiti della persona interessata, emetterà un decreto di esito accertamento, che verrà comunicato all'Ufficiale dello Stato Civile per la trascrizione e le relative annotazioni.

Come fare

Eccettuato il caso di cui all'art.13, lett. D), Legge n. 91/1992, in cui il riacquisto della cittadinanza italiana opera d'ufficio salva eventuale rinuncia, negli ulteriori casi descritti dalle lettere da A) a E) del medesimo art.13, l'interessato in possesso dei requisiti indicati da ciascuna fattispecie dovrà rendere la dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza o presso il Consolato italiano all'estero, a seconda del caso di specie.

Cosa serve

Chi intende riacquistare la cittadinanza italiana dovrà possedere i requisiti precisati da ciascuna lettera dell'art. 13 Legge n. 91/1992 a seconda del caso di specie.

  • La documentazione richiesta varia a seconda della fattispecie di riferimento, ferma in ogni caso la necessità di produrre prova dell'avvenuto pagamento del contributo governativo di cui all'art. 9-bis, comma 2, della Legge 91/1992.

Cosa si ottiene

Il riacquisto della cittadinanza italiana con decorrenza, a seconda dei casi, dal giorno successivo a quello della dichiarazione ovvero, nel caso di cui alla lettera B), se successivo, dal giorno di assunzione del pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, ovvero ancora, nel caso di cui alla lettera C), nel caso di dichiarazione resa preventivamente, dal giorno successivo a quello in cui viene fissato la residenza in Italia.

Tempi e scadenze

I tempi per rendere la dichiarazione e per ogni ulteriore eventuale adempimento variano a seconda della fattispecie per cui si richiede il riacquisto della cittadinanza italiana.

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Pagina aggiornata il 23/02/2024

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