Al fine di garantire a chiunque il diritto all'iscrizione anagrafica (cui corrisponde il relativo dovere di rendere le prescritte dichiarazioni anagrafiche , ai sensi degli art. 13 D.P.R. n. 2233/1989 e 2, comma 1, Legge n. 1228/1954), nonché allo scopo di assolvere al correlato interesse pubblico di corretta tenuta dei registri anagrafici, gli art.1, comma 3, e art.2, comma 3, della L. n.1228/1954, l'art.1, comma 3, e art.7, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 223/1989, secondo le disposizioni dettate dal Ministero degli Interni con Circolare n.19 del 17/09/2009, disciplinano l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora.
Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 1228/1954 "la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita".
Pertanto, il richiedente, a pena di irricevibilità della domanda, deve dimostrare:
- la propria condizione di senza tetto o di senza fissa dimora;
- l'effettiva presenza sul territorio comunale, fornendo gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti di rito.
A tal fine, a titolo esemplificativo, potranno essere allegate documentazioni relative a sfratti già eseguiti o tessere per usufruire di mense dei poveri, come anche attestazioni dei servizi sociali o di case di cura o assistenziali in cui, ad esempio, il richiedente consuma abitualmente dei pasti.
Resta inteso che i richiedenti non potranno limitarsi a riferire semplicemente di aver eletto un domicilio sul territorio comunale, ma dovranno altresì fornire elementi utili a dimostrare l'effettiva presenza sul territorio, indicando - nel caso di cittadini senza tetto - i luoghi di frequentazione o stazionamento abituale, quali (a titolo esemplificativo) abitazioni fatiscenti o luoghi pubblici di accampamento o assistenziali.
Il tutto, fornendo altresì un recapito utile a rintracciare il dichiarante.
Il modulo anagrafico ministeriale predisposto per ogni dichiarazione anagrafica impone infatti di indicare anche un indirizzo di reperibilità, sia esso un indirizzo di abitazione, un indirizzo di posta elettronica o un recapito telefonico.
In caso contrario, la domanda sarà irricevibile, poiché di fatto risulterebbe impossibile predisporre accertamenti al fine di verificare la presenza non occasionale sul territorio del cittadino richiedente.
Al pari di ogni altra dichiarazione anagrafica ordinaria, successivamente alla domanda di iscrizione anagrafica l'Ufficio Anagrafe provvederà agli opportuni accertamenti per il tramite della Polizia Locale, al fine di verificare l'effettiva esistenza di un domicilio nel comune di riferimento.
Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di dimostrare l'esistenza dei requisiti necessari ad accertare il domicilio, ovvero anche nel caso in cui dagli accertamenti disposti emerga una differente situazione di fatto, la domanda verrà rigettata.
Al riguardo si precisa che qualora le istanze contenessero informazioni false o dichiarazioni mendaci, l'Ufficio Anagrafe preposto segnalerà la circostanza agli organi competenti al fine di valutare eventuali ipotesi di reato.
Il procedimento in oggetto costituisce infatti uno strumento atto a consentire a persone in stato di difficoltà (senza tetto) effettivamente presenti sul territorio o a persone, quali ad esempio i circensi, che non dispongono di una fissa dimora in virtù delle loro particolari condizioni lavorative, di godere del fondamentale diritto ad una iscrizione anagrafica.
Per i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari valgono le medesime considerazioni già esaminate nelle relative sezioni al fine di consentire l'iscrizione A.N.P.R. di tali soggetti, con riguardo alla specifica documentazione necessaria (permesso di soggiorno e passaporto o altro documento di identità equipollente).
Nel solo caso in cui il soggetto non abbia né una dimora abituale né un domicilio in un Comune, questi potrà richiedere, in via residuale, l'iscrizione anagrafica nel Comune di nascita (in caso di nascita all'estero, si potrà richiedere l'iscrizione nel comune di nascita del padre o della madre, ferma la necessità di dimostrare la presenza non occasionale sul territorio nazionale).
L'accesso a tale servizio sarà pertanto esclusivamente riservato e accessibile a chiunque sia in grado di dimostrare di rispettare i requisiti di legge prescritti.
Qualora dagli accertamenti disposti emerga infatti che il soggetto richiedente gode invece di una dimora abituale, l'Ufficiale di Anagrafe competente avvierà d'ufficio il relativo procedimento d'iscrizione anagrafica d'ufficio nel relativo indirizzo di abitazione.