L'ordinamento italiano riconosce la possibilità, per un cittadino italiano, di acquisire altra cittadinanza straniera senza necessità di rinunciare a quella italiana.
Esistono dei casi in cui, tuttavia, è prevista dal legislatore la perdita o la rinuncia della cittadinanza italiana.
Rinuncia alla cittadinanza italiana
L'art. 11 della Legge n. 91/1992 prescrive che "Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero".
Pertanto, ai sensi del suindicato articolo 11, chi intenda rinunciare alla cittadinanza italiana deve possedere i seguenti requisiti: 1) la maggiore età; 2) il possesso di altra cittadinanza; 3) la residenza all'estero.
La competenza esclusiva a ricevere la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana è del Consolato Italiano all'Estero territorialmente competente, il quale predisporrà l'atto di accertamento trasmettendo copia della dichiarazione del cittadino e l'atto di accertamento all'Ufficiale dello Stato Civile del comune italiano competente.
L'Ufficiale dello Stato Civile competente, in conseguenza, trascriverà nei registri di cittadino unicamente l'atto di accertamento (non anche la dichiarazione), annotando a margine dell'atto di nascita dell'interessato sia la dichiarazione di rinuncia che l'atto di accertamento, provvedendo alle comunicazioni necessarie.
Pertanto, l'ufficiale dello stato civile non è competente a ricevere la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza ex art. 11 Legge n. 91/1992, che può essere resa unicamente in caso di cittadino residente all'estero.
Perdita della cittadinanza italiana del cittadino in possesso di altra cittadinanza per non avere desistito da comportamenti in contrasto con il dovere di fedeltà all'Italia
Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 91/1992:
"1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra."
La Legge n. 91/92 contempla anche un'altra situazione specifica di perdita automatica della Cittadinanza Italiana, relativa all'adottato, la cui adozione gli venga revocata per sua colpa, a condizione che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti (art.3, comma 3, legge n.91/1992).
Inoltre, con riferimento alla possibilità di rinuncia alla cittadinanza italiana, è espressamente prevista la possibilità di rinunciare alla stessa per il cittadino neo maggiorenne che abbia acquisito la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 14 della Legge 91/1992, ovvero per automatismo di legge durante la sua minore età