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Perdita della cittadinanza italiana per revoca dell’adozione in casi particolari

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Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, se in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti, ma se la revoca interviene durante la maggiore età, questi la mantiene salvo rinuncia entro un anno.


A chi è rivolto

A tutti coloro i quali, dopo aver acquistato la cittadinanza italiana per adozione in casi particolari, qualora sia intervenuta una revoca dell'adozione per fatto dell'adottato durante la sua maggiore età, intendano rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca dell'adozione, purché siano in possesso di altra cittadinanza o ne riacquistino un'altra in conseguenza della rinuncia.

Descrizione

L'art. 3, comma 3, della Legge n.91/1992 prescrive testualmente che "Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti".

Il successivo comma 4 precisa poi che "Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa".

Dal dato normativo suindicato emerge che la revoca dell'adozione che sopraggiunga per fatto dell'adottato costituisce causa di perdita automatica della cittadinanza italiana, purché questi abbia altra cittadinanza o, in conseguenza dell'adozione, la riacquisti.

La perdita, pertanto, opera automaticamente una volta passata in giudicato la sentenza di revoca della cittadinanza, che verrà trasmessa dal Tribunale adito all'Ufficiale dello Stato Civile competente.

Tuttavia, occorre precisare che la revoca dell'adozione di cui si discorre attiene ai casi di adozione in casi particolari, di cui all'art. 44 Legge 183/1984, per fatti compiuti dall'adottato e descritti nell'art. 51 della legge 184/1983, al cui primo comma è prescritto quanto segue "La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni".

Detto articolo 51, contenuto nel Capo I del Titolo IV in tema di adozioni in casi particolari, consente dunque di limitare il campo di applicazione di tale disciplina unicamente a siffatte tipologie di adozioni.

Il suindicato comma 4 del medesimo art. 3 della legge sulle adozioni, come anticipato, prevede che negli altri casi di revoca dell'adozione l'adottato conserva la cittadinanza italiana. 

Per altri casi devono dunque intendersi i casi residuali rispetto a quello di cui al comma 3, ovvero il caso di revoca che derivi da fatto dell'adottante e non dell'adottato o per violazione dei doveri che sarebbero a carico dell'adottante.

Tuttavia, se la revoca nei casi di cui a tale comma 4 interviene durante la maggiore età dell'adottato, questi - al pari del minorenne - mantiene la cittadinanza italiana, ma a differenza del minore potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa, purchè sia in possesso di altra cittadinanza o ne riacquisti altra.

Procedura per rendere dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana in caso di revoca dell'adozione durante la maggiore età dell'adottato

Nei casi di cui al suindicato art. 3, comma 4, della Legge 91/1992, qualora la revoca dell'adozione sia intervenuta durante la maggiore età del cittadino per causa non attribuibile allo stesso, questi, come detto, mantiene la cittadinanza italiana al pari dei cittadini minorenni, con possibilità tuttavia, a differenza dei soggetti minori, di poter rendere dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana entro un anno dalla data della sentenza di revoca.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 91/1993, detta dichiarazione di rinunzia deve essere resa innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero territorialmente competente.

In caso di dichiarazione di rinunzia resa al consolato italiano all'estero, sarà quest'ultimo ad iscrivere detta dichiarazione e a comunicarne immediatamente copia al Ministero dell'Interno e all'Ufficiale dello Stato Civile del comune A.I.R.E. di competenza, il quale trascriverà detta dichiarazione nei registri di stato civile di cittadinanza, con conseguente annotazione sull'atto di nascita dell'interessato.

La dichiarazione, come detto, può essere resa anche innanzi all'U.S.C. del comune di residenza dell'interessato.

Il cittadino che intende rinunciare alla cittadinanza straniera, tuttavia, dovrà necessariamente esibire e produrre, in ogni caso, copia conforme della sentenza di revoca dell'adozione e apposita certificazione attestante il possesso di altra cittadinanza straniera, che verrà rilasciata direttamente dall'autorità straniera, da depositare in originale e in regola con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione.

Nel solo caso in cui risulti l'impossibilità di ottenere dalle autorità straniere il rilascio di detta certificazione, troverà applicazione l'art. 20 del D.P.R. 396/2000, ai sensi del quale "L'autorità diplomatica o consolare che non è in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile formati all'estero, che devono essere trascritti in Italia, può rilasciare, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva della documentazione non potuta acquisire che verrà trascritta presso i comuni italiani".

Tale documentazione è essenziale in quanto si potrà procedere alla rinuncia della cittadinanza italiana soltanto se la persona interessata abbia un'altra cittadinanza o ne riacquisiti un'altra in conseguenza della rinuncia.

Come fare

Chi intenda effettuare dichiarazione di rinuncia della cittadinanza italiana, possedendone i requisiti e sussistono le condizioni necessarie meglio descritte nelle apposite sezioni, deve preliminarmente effettuare il pagamento del contributivo governativo pari ad € 250,00 da effettuarsi nelle modalità prescritte dal Ministero dell'Interno.

Quindi, munito della sentenza di revoca dell'adozione e della certificazione emessa dall'autorità straniera attestante il possesso di altra cittadinanza, l'interessato potrà rendere la relativa dichiarazione di rinuncia entro un anno dalla data della revoca dell'adozione dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza in Italia ovvero innanzi al Consolato Italiano all'estero territorialmente competente, se residente all'estero.

Gli interessati potranno in ogni caso prendere contatto, anche telefonicamente, con l'Ufficio di Stato Civile per richiedere informazioni, chiarimento o un appuntamento.

Cosa serve

Premesso che nel caso di revoca dell'adozione in casi particolari per fatto imputabile all'adottato la perdita della cittadinanza italiana si verifica automaticamente, negli altri casi di revoca dell'adozione il cittadino minorenne conserva sempre la cittadinanza italiana, mentre è ammessa dal legislatore la possibilità per il cittadino maggiorenne di rendere dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza entro un anno dalla data della sentenza di revoca, presentando all'Ufficiale dello Stato Civile competente la seguente documentazione.

  • Copia conforme della sentenza passata in giudicato con cui si dichiara la revoca dell'adozione.
  • Certificazione dell'autorità consolare straniera attestante il possesso di altra cittadinanza straniera.

Cosa si ottiene

La rinuncia alla cittadinanza italiana e, in conseguenza, la perdita della stessa.

Tempi e scadenze

La dichiarazione può essere resa esclusivamente nel caso in cui la revoca dell'adozione sia intervenuta non per fatto dell'adottato e durante la maggiore età dell'adottante, entro e non oltre un anno dalla data della revoca stessa.

Quanto costa

La dichiarazione può essere resa previo pagamento del contributo governativo di cui all'art. 9bis, comma 2, Legge 91/1992, per un importo pari ad € 250,00.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Pagina aggiornata il 23/02/2024

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