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Decreto di concessione della cittadinanza in favore di cittadino straniero coniugato con cittadino italiano

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Lo straniero o apolide che abbia contratto matrimonio o costituito unione civile con il cittadino italiano può richiedere alla Prefettura competente l'acquisto per concessione della cittadinanza italiana.


A chi è rivolto

A chi sia cittadino straniero o apolide e abbia contratto matrimonio o costituito unione civile con cittadino italiano e, dopo il matrimonio o l'unione civile, risieda legalmente per almeno due anni in Italia oppure siano decorsi tre anni dal matrimonio o dall'unione civile senza che sia intervenuto scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile o separazione personale dei coniugi.

Descrizione

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 91/1992, "Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi".

Il comma 2 del medesimo articolo riferisce che "I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi".

La procedura da esperire è similare a quella prevista dall'art.9 della Legge 91/1992 in tema di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione (residenza legale in Italia per un determinato periodo di tempo, differente a seconda del caso di specie), che tuttavia avviene mediante emanazione di Decreto da parte del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministero dell'Interno.

Nel caso, invece, di istanze di concessione della cittadinanza italiana iure matrimoni, l'autorità governativa deputata all'emanazione del provvedimento amministrativo di concessione sarà la Prefettura territorialmente competente, sempre con Decreto.

Pertanto, in presenza dei requisiti indicati dall'art. 5 suindicato, il cittadino interessato dovrà presentare istanza alla Prefettura competente, la quale avvierà l'istruttoria del caso di specie.

La Prefettura concluderà il suo iter amministrativo mediante l'emanazione del Decreto di concessione della cittadinanza che, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 362/1994, deve provvedere alla notifica del decreto stesso entro i successivi 15 giorni dall'emanazione del Decreto, salvo convenzioni, accordi, protocolli d'intesa per rimettere ai Comuni di competenza dei richiedenti l'onere della notifica.

Dalla data di notifica del Decreto, l'interessato ha sei mesi di tempo per prestare giuramento innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di competenza e la data di decorrenza dell'acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo alla data di prestazione del giuramento.

Se residente all'estero, l'interessato deve rendere il giuramento davanti all'Autorità diplomatica consolare italiana all'estero, che poi provvederà a trasmettere al comune italiano di competenza A.I.R.E..

Decorso il termine di sei mesi dalla data di notifica, il giuramento può essere prestato proponendo alla Prefettura competente nuova istanza finalizzata a valutare il sussistere dei requisiti che avevano comportato la prima emissione.

Il giuramento è un atto personalissimo e, in quanto tale, non può essere prestato su delega (è fatta salva, dopo la sentenza n.258/2017 della Corte Costituzionale, di non rendere giuramento nel caso di persona affetta da grave e accertata condizione di disabilità).

L'ufficiale dello stato civile territorialmente competente dovrà formare due distinti atti da iscrivere nel registro di cittadinanza: il verbale di giuramento (Form.81 e 197), sottoscritto dall'interessato, e la trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza italiana emanato dal Prefetto (Form.192).

Ai sensi dell'art. 15 della legge 91/1992, l'acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo alla data di prestazione del giuramento, anche in caso di giuramento reso presso il Consolato italiano all'estero.

Pertanto, una volta emanato il decreto di concessione, lo stesso verrà notificato direttamente dalla Prefettura competente oppure trasmesso al Comune di residenza dell'interessato per la notifica. In tale ultimo caso, il cittadino dovrà presentarsi presso l'Ufficio di Stato Civile per la notifica del decreto stesso, su cui verrà apposta una marca da € 16,00.

Dal momento della notifica decorrerà il termine di 6 mesi per rendere il giuramento, in data da concordare con l'Ufficio.

L'interessato dovrà produrre all'ufficio competente il proprio atto di nascita originale, se nato all'estero, in regola con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione, nonché gli ulteriori eventuali atti di stato che lo riguardano.

Il cittadino dovrà anche esibire il proprio permesso di soggiorno, che verrà poi riconsegnato dall'Ufficiale di Stato Civile competente alla Questura di riferimento, una volta acquisita la cittadinanza italiana da parte dell'interessato.

Si precisa che, qualora l'Ufficiale di Stato Civile riceva dalla Prefettura un decreto di concessione di cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano e si accorga che, tra la data di presentazione della domanda e quella di emissione del decreto, sia sopraggiunta la separazione personale dei coniugi o lo scioglimento dell'unione civile o anche il divorzio delle parti, questi deve darne immediatamente notizia alla Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'Interno e informare la Prefettura competente, al fine di richiedere la revoca del decreto di concessione della cittadinanza (Circolare del Ministero dell'Interno 13074/2009), ponendo eventuale provvedimento di rigetto ad una richiesta di giuramento del cittadino.

Qualora invece le parti, precedentemente separate, abbiano effettuato riconciliazione ex art. 157 c.c., i termini per la proposizione della domanda di concessione della cittadinanza italiana devono ripartire ex novo con decorrenza dalla data di annotazione della riconciliazione nell'atto di matrimonio (Circolare del Ministero dell'Interno n.6415/2011).

Per quanto concerne i giuramenti di persone che si trovino nelle condizioni particolari di cui all'art. 13 D.P.R. 396/2000 (chi non conosce la lingua italiana, sordomuti, analfabeti, non vedenti, impossibilitati a scrivere, affetti da disabilità intellettive), si applicano le normative generali di cui al detto articolo in tema di dichiarazioni da rendere di casi particolari, ai sensi del quale "La dichiarazione resa da persona che non conosce la lingua italiana è ricevuta con l'ausilio di un interprete che deve previamente prestare il giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto. Se la persona è sorda, muta o non vedente o altrimenti impedita a comunicare oralmente e per iscritto, la dichiarazione è ricevuta o con l'ausilio di un interprete, scegliendolo di preferenza fra le persone abituate a trattare con l'interessato, o comunque con forme e mezzi idonei a garantire la conformità della dichiarazione stessa alla volontà del dichiarante. L'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei modi usati per ricevere la dichiarazione".

L'eventuale figlio straniero minorenne della persona che acquista la cittadinanza italiana, acquista anch'egli la cittadinanza italiana ai sensi dell'art.14 legge 91/1992 se, alla data di acquisto della cittadinanza del genitore che la trasmette, egli convive con questi.

Pertanto, il genitore che acquista la cittadinanza italiana e abbia un figlio minorenne straniero con questi convivente, deve esibire e produrre all'Ufficiale dello Stato Civile anche originale dell'atto di nascita del minore, a norma con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione, dal quale sia possibile evincere la paternità e la maternità del minore, onde esperire d'ufficio la relativa procedura.

Come fare

La persona straniera o apolide che abbia contratto matrimonio o costituito unione civile con cittadino italiano, può richiedere la concessione della cittadinanza italiana decorsi tre anni, se risiede all'estero, ovvero dopo due anni dalla data del matrimonio se risiede legalmente in Italia da almeno due anni presso gli uffici di cittadinanza della Prefettura territorialmente competente.

In ogni caso non deve essere intervenuto divorzio, scioglimento dell'unione civile e neanche separazione personale dei coniugi.

l'istruttoria che si concluderà con l'eventuale emanazione del decreto di concessione della cittadinanza italiana verrà condotta dalla Prefettura competente.

La persona interessata dovrà prendere contatti con l'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza (con il Consolato d'Italia all'estero se invece risiede all'estero), dopo l'emanazione del decreto di concessione della cittadinanza.

Entro sei mesi dalla data di notifica del decreto, l'interessato dovrà rendere il prescritto giuramento per poter acquisire, dal giorno successivo a tale data, la cittadinanza italiana.

Chiunque abbia interesse può prendere contatti con l'ufficio competente immediatamente dopo l'emanazione del decreto di concessione al fine di concordare una data utile per la prestazione del giuramento e per ogni eventuale delucidazione necessaria.

Cosa serve

La persona in favore della quale sia stato emesso un decreto di concessione della cittadinanza italiana deve prendere contatti con l'Ufficio dello Stato Civile competente per la notifica del decreto stesso (apponendo sull'originale una marca da bollo da € 16,00) e produrre a questi la documentazione necessaria qui di seguito indicata.

Decreto di concessione della cittadinanza notificato all'interessato con apposizione della marca da bollo.
Atto di nascita originale a norma con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione.
Atto di nascita tradotto e legalizzato di eventuali figli minori stranieri nati all'estero.
Permesso di soggiorno, da riconsegnare alla Questura competente a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dopo aver prestato giuramento.
Passaporto in corso di validità o altro documento equipollente.
Passaporto in corso di validità o altro documento equipollente dell'eventuale figlio minore straniero.
Permesso di soggiorno del figlio minore straniero.

  • Decreto di concessione della cittadinanza notificato all'interessato con apposizione della marca da bollo.
  • Atto di nascita originale a norma con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione.
  • Atto di nascita tradotto e legalizzato di eventuali figli minori stranieri nati all'estero.
  • Permesso di soggiorno, da riconsegnare alla Questura competente a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dopo aver prestato giuramento.
  • Passaporto in corso di validità o altro documento equipollente.
  • Passaporto in corso di validità o altro documento equipollente dell'eventuale figlio minore straniero.
  • Permesso di soggiorno del figlio minore straniero.

Cosa si ottiene

L'acquisto della cittadinanza italiana per concessione dal giorno successivo alla data di prestazione del giuramento innanzi all'Ufficiale dello Stato civile o all'Autorità consolare italiana all'estero, con ogni conseguenza di legge.

Tempi e scadenze

Il giuramento deve essere prestato entro 6 mesi dalla data di notifica del Decreto di concessione della cittadinanza. Decorsi i sei mesi, dovrà essere comprovato, alla Prefettura competente, il mantenimento dei requisiti che aveva comportato l'emanazione del decreto di concessione.

2 giorni

2 giorni

Tempi di presa in carico

30 giorni

30 giorni

Durata massima del procedimento amministrativo

Quanto costa

La domanda è sottoposta all'onere di imposta di € 16,00

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Argomenti:

Pagina aggiornata il 23/02/2024

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