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Decreto di concessione di cittadinanza italiana per naturalizzazione ordinaria (per residenza)

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Lo straniero o l'apolide che risieda legalmente in Italia da tempi scanditi dalla normativa a seconda dei casi di specie, può richiedere per il tramite della Prefettura competente il Decreto di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione.


A chi è rivolto

A chi, straniero o apolide, risieda legalmente nel territorio della Repubblica da un periodo di tempo previsto tassativamente dalla normativa di riferimento, a seconda del caso specifico, e intenda richiedere, per il tramite della Prefettura territorialmente competente, l'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica di concessione della cittadinanza italiana.

Descrizione

Ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 91/1992, "La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato".

Al pari della procedura descritta in tema di emanazione del Decreto Prefettizio di concessione della cittadinanza iure matrimonio, l'istituto in oggetto permette al cittadino apolide o straniero, per il quale sia richiesto un diverso periodo di residenza legale in Italia a seconda del caso di specie, di acquistare la cittadinanza italiana mediante l'emanazione di un provvedimento amministrativo che, nel caso di specie, sussiste in un Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno.

L'istanza volta a ottenere detto Decreto di concessione della cittadinanza italiana deve essere presentata alla Prefettura territorialmente competente sulla base della residenza in Italia dello straniero o apolide.

La Circolare K.60.1. del 2007 del Ministero dell'Interno ha inoltre precisato che l'atto concessorio della cittadinanza italiana per residenza è un provvedimento discrezionale in cui vengono valutati, oltre ai requisiti prescritti dalla legge, anche ulteriori elementi che motivino l'opportunità della concessione stessa.

Tale accertamento deve essere volto a valutare l'esistenza dell'interesse pubblico generale, nonché la capacità dell'interessato di disporre di mezzi adeguati a garantirgli l'autosufficienza economica e il soddisfacimento degli obblighi di solidarietà. Lo straniero è quindi tenuto a provare la propria posizione reddituale e il regolare assolvimento degli obblighi fiscali.

Una volta concluso l'iter amministrativo con esito positivo, e dunque con l'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 362/1994, si provvederà alla notifica del Decreto stesso entro i successivi 15 giorni dall'emanazione del Decreto da parte dell'autorità adottante il provvedimento, salvo convenzioni, accordi, protocolli d'intesa per rimettere ai Comuni di competenza dei richiedenti l'onere della notifica.

In tale secondo caso, il provvedimento di concessione sarà comunicato al Comune di residenza dell'interessato per la notifica e l'istante potrà prendere contatti con l'Ufficio di Stato Civile per concordare anche la data per il giuramento.

Invero, dalla data di notifica del Decreto, l'interessato ha sei mesi di tempo per prestare giuramento innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza e la data di decorrenza dell'acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo alla data di prestazione del giuramento.

Decorso il termine di sei mesi dalla data di notifica, il giuramento può essere prestato proponendo alla Prefettura competente nuova istanza finalizzata a valutare il sussistere dei requisiti che avevano comportato la prima emissione.

Il giuramento è un atto personalissimo e, in quanto tale, non può essere prestato su delega (è fatta salva, dopo la sentenza n. 258/2017 della Corte Costituzionale, la possibilità di non rendere giuramento nel caso di persona affetta da grave e accertata condizione di disabilità).

L'ufficiale dello stato civile territorialmente competente dovrà formare due distinti atti da iscrivere nel registro di cittadinanza: il verbale di giuramento (Form. nn. 81 e 197), sottoscritto dall'interessato, e la trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza italiana emanato dal Presidente della Repubblica (Form. n.192).

Pertanto, una volta emanato il decreto di concessione, lo stesso verrà notificato per il tramite del Comune di residenza e il cittadino interessato dovrà presentarsi presso l'Ufficio di Stato Civile per la notifica del decreto stesso, su cui verrà apposta una marca da € 16,00.

Dal momento della notifica decorrerà il termine di 6 mesi per rendere il giuramento, in data da concordare con l'Ufficio.

L'interessato dovrà produrre all'ufficio competente il proprio atto di nascita originale, se nato all'estero, in regola con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione, nonché gli ulteriori eventuali atti di stato che lo riguardano (ad esempio, eventuale atto di matrimonio e atto di nascita di figlio minorenne).

Il cittadino dovrà anche esibire il proprio permesso di soggiorno, che verrà poi riconsegnato dall'Ufficiale di Stato Civile competente alla Questura di riferimento, una volta acquisita la cittadinanza italiana da parte dell'interessato.

Per quanto concerne i giuramenti di persone che si trovino nelle condizioni particolari di cui all'art. 13 D.P.R. n. 396/2000 (chi non conosce la lingua italiana, sordomuti, analfabeti, non vedenti, impossibilitati a scrivere, affetti da disabilità intellettive), si applicano le normative generali di cui al detto articolo in tema di dichiarazioni da rendere di casi particolari, ai sensi del quale "La dichiarazione resa da persona che non conosce la lingua italiana è ricevuta con l'ausilio di un interprete che deve previamente prestare il giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto. Se la persona è sorda, muta o non vedente o altrimenti impedita a comunicare oralmente e per iscritto, la dichiarazione è ricevuta o con l'ausilio di un interprete, scegliendolo di preferenza fra le persone abituate a trattare con l'interessato, o comunque con forme e mezzi idonei a garantire la conformità della dichiarazione stessa alla volontà del dichiarante. L'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei modi usati per ricevere la dichiarazione".

L'eventuale figlio straniero minorenne della persona che acquista la cittadinanza italiana, acquista anch'egli la cittadinanza italiana ai sensi dell'art.14 Legge n. 91/1992 se, alla data di acquisto della cittadinanza del genitore che la trasmette, egli convive con questi.

Pertanto, il genitore che acquista la cittadinanza italiana e abbia un figlio minorenne straniero con questi convivente, deve esibire e produrre all'Ufficiale dello Stato Civile anche originale dell'atto di nascita del minore, a norma con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione, dal quale sia possibile evincere la paternità e la maternità del minore, onde esperire d'ufficio la relativa procedura.

Come fare

La persona interessata e che sia in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 della Legge n. 91/1992, deve presentare la propria istanza alla Prefettura competente, che avvierà l'istruttoria che condurrà all'eventuale emanazione del Decreto di concessione della cittadinanza italiana.

Da tale momento, la persona interessata potrà prendere contatti, anche telefonici, con l'Ufficiale dello Stato Civile del proprio comune di residenza, davanti al quale dovrà essere reso il giuramento da iscrivere nei registri di cittadinanza entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione.

L'acquisto della cittadinanza avverrà con decorrenza dal giorno successivo alla prestazione del giuramento innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Cosa serve

La persona interessata dovrà presentare l'istanza per l'acquisto della cittadinanza italiana ex art. 9 della Legge n. 91/1992 presso la Prefettura territorialmente competente in base al proprio comune di residenza.

Emanato il Decreto di concessione della cittadinanza italiana da parte del Presidente della Repubblica, l'interessato dovrà presentarsi all'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza per la notifica, se rimessa al Comune di residenza, assolvendo l'onere di bollo da € 16,00 e, successivamente e comunque non oltre sei mesi dalla data della notifica, per rendere il prescritto giuramento, producendo la seguente documentazione.

  • Decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica debitamente notificato.
  • Atto di nascita in originale, a norma con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione.
  • Eventuale atto di matrimonio contratto dall'interessato, a norma con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione.
  • Atto di nascita in originale di figli minorenni dell'interessato, se nati all'estero, a norma con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione.
  • Permesso di soggiorno, da riconsegnare alla Questura competente a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dopo aver prestato giuramento.
  • Passaporto in corso di validità o altro documento equipollente.
  • Passaporto in corso di validità o altro documento equipollente dell'eventuale figlio minore straniero.
  • Permesso di soggiorno del figlio minore straniero.

Cosa si ottiene

L'acquisto della cittadinanza italiana dal giorno successivo alla data di prestazione del giuramento, con ogni conseguenza di legge.

Tempi e scadenze

Il giuramento deve essere prestato entro 6 mesi dalla data di notifica del Decreto di concessione della cittadinanza.

Decorsi i sei mesi dalla notifica, il giuramento non potrà più essere reso immediatamente e dovrà essere comprovato, alla Prefettura competente, il mantenimento dei requisiti che aveva comportato l'emanazione del decreto di concessione.

Quanto costa

Innanzi all'Ufficio dello Stato Civile deve essere solo assolto l'onere di bollo da € 16,00 al momento della richiesta.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Pagina aggiornata il 23/02/2024

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