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Iscrizione A.N.P.R. di richiedenti asilo: procedura di richiesta di residenza nel caso di richiedenti protezione internazionale

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Il D. Lgs. n. 142/2015 disciplina le modalità di iscrizione anagrafica del cittadino straniero extracomunitario o apolide richiedente protezione internazionale, in attuazione della Direttiva 2013/33/UE, c.d. direttiva accoglienza.


A chi è rivolto

A tutti gli stranieri non comunitari e agli apolidi richiedenti protezione internazionale (ossia il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria) nel territorio nazionale (comprese le frontiere e le zone di transito), nonché i familiari inclusi nella domanda di protezione.

Tali cittadini potranno richiedere la residenza nella convivenza anagrafica di accoglienza nelle modalità agevolate che saranno qui di seguito descritte.

Descrizione

A seguito di declaratoria di incostituzionalità dell’art. 13 D.L. n. 113/2018 con sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2020, ai fini dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo trovano nuovamente applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 142/2015.

La particolarità delle iscrizioni anagrafiche di soggetti richiedenti protezione internazionale si sostanzia nella differente documentazione richiesta ai fini dell’iscrizione stessa.

Nelle procedure ordinarie di iscrizione di cittadini stranieri extracomunitari risultano infatti imprescindibile, pena l’irricevibilità della domanda, il possesso dei seguenti documenti:

Passaporto rilasciato dall’Autorità straniera di provenienza o altro documento equipollente;
Permesso di soggiorno in corso di validità.
Con riferimento ai richiedenti asilo, invece, l’art. 4, comma 3, D. Lgs. 142/2015 prevede che “La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio”.

A ciò si aggiunga il disposto di cui all’art. 9, comma 6, D.P.R. 394/1999, ai sensi del quale “La documentazione di cui ai commi 3 e 4 (tra cui figurano anche il passaporto o altro documento equipollente, nonché la documentazione attestante la disponibilità di mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza) non è necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico”.

Pertanto può concludersi che la sola ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione costituisce titolo valido e sufficiente per l’iscrizione anagrafica dello straniero richiedente asilo, anche in mancanza di passaporto o altro documento equipollente.

Tale interpretazione è stata avvalorata dal Ministero dell’Interno con Nota del 17/08/2016, in cui si è anche chiarito che l’ospitalità di richiedenti asilo nei centri di accoglienza si configura come una convivenza anagrafica ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 223/1989.

A tal riguardo, l’art. 5-bis del D. Lgs. 142/2015, secondo periodo, precisa infatti che “È fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti”.

Procedimento di cancellazione immediata del richiedente asilo in caso di allontanamento ingiustificato o revoca delle misure di accoglienza.

Il comma 3 del nuovo art. 5-bis del D. Lgs. 142/2015, introdotto con D.L. n. 13/2017, “La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale , ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, nonché nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato”.

Ne consegue che, nelle ipotesi in cui il responsabile della convivenza anagrafica comunica la revoca delle misure di accoglienza o l’allontanamento ingiustificato del richiedente protezione internazionale, l’Ufficiale di Anagrafe non necessita dell’esecuzione di ulteriori accertamenti.

Pertanto, ricevute dette comunicazioni, l’ufficio preposto procederà al solo invio di comunicazione di avvio del procedimento, provvedendo, in mancanza di eventuali memorie o successive comunicazioni contrastanti, alla cancellazione anagrafica dell’interessato con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.

Stranieri richiedenti la protezione speciale

Il permesso di soggiorno per protezione speciale, disciplinato dall’art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008, è rilasciato nei casi in cui la Commissione Territoriale non riconosca al cittadino richiedente asilo lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, pur ricorrendo i casi di divieto di respingimento.

In tali ipotesi, è possibile distingue due fattispecie:

Quando la Commissione Territoriale rigetta la domanda di protezione internazionale, ma ritiene comunque che la situazione dello straniero possa rientrare nei divieti di respingimento o di espulsione di cui all'19 del decreto legislativo n. 286/1998, la Questura rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Quando la protezione speciale è richiesta direttamente in Questura, senza una preventiva domanda di riconoscimento di status di richiedente asilo, la Questura valuterà se ricorrono le condizioni di rilascio del permesso, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione Territoriale.
Pertanto, l'iscrizione in anagrafe con la sola ricevuta del permesso di soggiorno, al pari di quanto riconosciuto per i richiedenti asilo, è possibile esclusivamente nel caso di cui al punto 1 suindicato.

Nel secondo caso, invece, l'Ufficiale di Anagrafe dovrà richiedere l'ulteriore documentazione ancora in fase di rilascio.

Come fare

Il centro di accoglienza, come precisato con Nota del Ministero dell'Interno del 17/08/2016, costituisce una convivenza anagrafica. La dichiarazione di residenza potrà dunque essere resa dal responsabile della convivenza stessa o dal diretto interessato, previa autorizzazione del medesimo responsabile della struttura.

Le modalità di presentazione della domanda di residenza seguono gli ordinari strumenti esaminati nella procedura di cambio di residenza, e dunque:

a mezzo PEC, agli indirizzi sottoindicati;
a mezzo mail con firma della dichiarazione di residenza autografa (con allegazione di documento di identità) o digitale;
direttamente allo sportello dell'Ufficio Anagrafe;
tramite portale A.N.P.R..

Cosa serve

Per i richiedenti asilo che non siano in possesso di passaporto o documento equipollente, sarà necessario esibire la ricevuta della domanda di rilascio di titolo di soggiorno.

Ricevuta attestante l'avvenuto deposito della richiesta di Permesso di Soggiorno.
Permesso di soggiorno, ove già rilasciato.
Passaporto o documento equipollente, se in possesso del richiedente asilo.

  • Ricevuta attestante l'avvenuto deposito della richiesta di Permesso di Soggiorno.
  • Permesso di soggiorno, ove già rilasciato.
  • Passaporto o documento equipollente, se in possesso del richiedente asilo.

Cosa si ottiene

L'iscrizione anagrafica nella convivenza anagrafica costituita all'interno del centro di accoglienza di riferimento.

Tempi e scadenze

La domanda di residenza, seppur agevolata con riferimento alla documentazione da allegare, segue l'ordinario procedimento di cui al D.P.R. m. 223/1989, con iscrizione in tempo reale entro due giorni lavorativi dalla data di dichiarazione della domanda e conclusione del procedimento di iscrizione entro 45 giorni dalla richiesta.

2 giorni

2 giorni

Tempi di presa in carico

30 giorni

30 giorni

Durata massima del procedimento amministrativo

Quanto costa

Il servizio non prevede costi

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Condizioni di servizio

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Pagina aggiornata il 23/02/2024

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