Nel caso in cui l'Ufficiale d'Anagrafe venga a conoscenza di situazioni che comportano variazioni anagrafiche, per le quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 223/1989, deve attivarsi al fine di accertare tali situazioni e, in caso di inerzia del cittadino interessato, provvedere d'ufficio.
Nello specifico, l'art. 16 D.P.R. n. 223/1989 prescrive che "Quando risulti che una persona o una famiglia abbia trasferito la residenza senza aver reso la dichiarazione di cui all'articolo 13, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia al comune competente in relazione al luogo ove la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti. 2. La persona che, ai fini della iscrizione, dichiari per sé o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, qualora risulti già iscritta, è registrata come proveniente dal luogo di residenza già registrato".
Pertanto, qualora sopraggiunga a questo Comune una segnalazione ex art. 16, l'Ufficiale d'Anagrafe effettua dapprima una verifica, anche tramite un accertamento effettuato dalla Polizia Locale presso l'indirizzo segnalato e, qualora tali verifiche diano un esito positivo, comunica alla persona interessata l’avvio del procedimento di iscrizione anagrafica d’ufficio con contestuale invito a rendere spontaneamente la “dichiarazione di residenza” entro un termine prestabilito.
Laddove l’invito a rendere spontaneamente la “dichiarazione di residenza” rimanga disatteso e le risultanze dell'istruttoria disposta accertino l'avvenuta variazione di dimora abituale, l'Ufficiale di Anagrafe procede con l'iscrizione anagrafica d'ufficio del cittadino, dando comunicazione del provvedimento alla persona interessata e al Comune di precedente residenza.
La decorrenza di tale operazione sarà dalla data in cui l'Ufficiale di Anagrafe ha disposto gli accertamenti.