A chi è rivolto
Alle persone che risultano dimorare nel territorio del Comune, seppur ancora anagraficamente iscritte in altro Comune, e che non abbiano reso le necessarie dichiarazioni di cui all'art. 13 D.P.R. 223/1989 all'Ufficio Anagrafe entro il termine prescritto (20 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento modificativo).
Descrizione
Nel caso in cui l'Ufficiale d'Anagrafe venga a conoscenza di situazioni che comportano variazioni anagrafiche, per le quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 223/1989, deve attivarsi al fine di accertare tali situazioni e, in caso di inerzia del cittadino interessato, provvedere d'ufficio.
Nello specifico, l'art. 16 D.P.R. n. 223/1989 prescrive che "Quando risulti che una persona o una famiglia abbia trasferito la residenza senza aver reso la dichiarazione di cui all'articolo 13, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia al comune competente in relazione al luogo ove la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti. 2. La persona che, ai fini della iscrizione, dichiari per sé o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, qualora risulti già iscritta, è registrata come proveniente dal luogo di residenza già registrato".
Pertanto, qualora sopraggiunga a questo Comune una segnalazione ex art. 16, l'Ufficiale d'Anagrafe effettua dapprima una verifica, anche tramite un accertamento effettuato dalla Polizia Locale presso l'indirizzo segnalato e, qualora tali verifiche diano un esito positivo, comunica alla persona interessata l’avvio del procedimento di iscrizione anagrafica d’ufficio con contestuale invito a rendere spontaneamente la “dichiarazione di residenza” entro un termine prestabilito.
Laddove l’invito a rendere spontaneamente la “dichiarazione di residenza” rimanga disatteso e le risultanze dell'istruttoria disposta accertino l'avvenuta variazione di dimora abituale, l'Ufficiale di Anagrafe procede con l'iscrizione anagrafica d'ufficio del cittadino, dando comunicazione del provvedimento alla persona interessata e al Comune di precedente residenza.
La decorrenza di tale operazione sarà dalla data in cui l'Ufficiale di Anagrafe ha disposto gli accertamenti.
Come fare
Il cittadino che riceve una comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica d'ufficio può presentarsi innanzi all'Ufficio Anagrafe del Comune di Otranto ovvero rendere le proprie dichiarazioni a mezzo PEC, utilizzando gli indirizzi indicati indicati in questa pagina nell'apposita sezione.
Cosa serve
Il procedimento di iscrizione anagrafica d'ufficio non rientra tra i procedimenti ad istanza di parte e, anche per tale ragione, il termine di conclusione dello stesso non sarà quello di cui all'art. 18 bis D.P.R. 223/1989 (45 giorni dalla dichiarazione di residenza), bensì quello ordinario di 30 giorni di cui all'art. 2, comma 2, della Legge n. 241/1990
La persona che riceve una comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione anagrafica d'ufficio potrà in ogni caso rendere spontaneamente la propria dichiarazione di residenza durante la fase istruttoria del procedimento.
Documento di identità del dichiarante.
- Documento di identità del dichiarante.
Cosa si ottiene
Con la conclusione del procedimento d'ufficio, la persona interessata risulterà iscritta all'anagrafe dei residenti del Comune di Otranto
Tempi e scadenze
Fermo l'obbligo di rendere le dichiarazioni di residenza entro il termine di 20 giorni dalla data dell'evento (art. 13 D.P.R. n. 223/1989), il procedimento di iscrizione anagrafica d'ufficio, in assenza di dichiarazioni spontanee, si conclude entro il termine di 30 giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.
2 giorni
Tempi di presa in carico
30 giorni
Durata massima del procedimento amministrativo
Quanto costa
Il servizio non prevede costi
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Condizioni di servizio
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