Adozione nazionale di minorenni, italiani o stranieri
Adozione piena nazionale di persone minorenni. Come procedere, requisiti e adempimenti pratici.
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Servizio attivo
L'adozione piena di un minore è possibile nei casi di abbandono, privazione di assistenza e rescinde i legami con la famiglia biologica, conferendo allo stesso lo status di figlio nato nel matrimonio.
A chi è rivolto
A tutti colori i quali intendano adottare un minore, italiano o straniero, in Italia o all'estero, e che, ottenuto una sentenza di adozione o un provvedimento di delibazione di una sentenza straniera, ne richiedano in conseguenza la trascrizione nei registri di stato civile, le relative annotazioni sugli atti di nascita del minore (da trascrivere, in caso di minore straniero) e le eventuali attestazioni di acquisto della cittadinanza italiana nel caso di minori stranieri.
Descrizione
Ogni minore, ai sensi dell'art. 1 della legge 184/1983, ha diritto di crescere e essere educato nell'ambito della propria famiglia.
Tuttavia, l'ordinamento prevede misure di tutele in favore di minori che versino in stato di abbandono mediante i rimedi dell'affidamento temporaneo e dell'adozione, preceduta anch'essa da un periodo di affidamento cosiddetto preadottivo.
Premesso che nel caso di affidamento temporaneo (artt. 2-5 legge 184/1983), nulla dovrà essere comunicato agli Uffici di Stato Civile e dovrà soltanto iscriversi anagraficamente il minore, con le dovute cautele del caso in tema di certificazioni, nell'indirizzo della famiglia affidataria, l'adozione dei minori deve invece essere trattata a seconda che si discorra di adozione nazionale (art. 6 legge 184/1983) o internazionale (art. 29 Legge 184/1983) e, in quest'ultimo caso, a seconda che lo Stato di provenienza del minore sia aderente (art. 35 Legge 184/1983) o non aderente (art. 36 Legge 184/1983) alla Convenzione dell'Aja del 29/05/1993.
ADOZIONE NAZIONALE DI MINORI ITALIANI.
Ai sensi dell'art. 6 Legge 184/1983, i requisiti per procedere all'adozione di un minore in stato di abbandono e privo di assistenza morale e materiale da parte di genitori o altri parenti tenuti a provvedere sono i seguenti:
gli adottanti devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, non deve esservi stata negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto, devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare. Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, salvo deroghe riconosciute dal medesimo art. 6 o qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
Ciò premesso, con riferimento al procedimento, possono distinguersi brevemente le seguenti fasi, descritte dagli art. 8 e ss. Legge 184/1983, che seguiranno la via giudiziale innanzi al competente Tribunale per i Minorenni e pertanto non sono di competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile:
Segnalazione preliminare dello stato di abbandono del minore al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
Dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono da parte del Tribunale per i Minorenni (da considerarsi come provvedimento da adottare in extrema ratio, nel caso in cui impossibile per il minore ricevere assistenza morale e materiale da genitori o altri parenti tenuti a farlo).
Affidamento preadottivo (art. 22 legge 184/1983).
Sentenza di adozione (art. 25 Legge 184/1983): tale sentenza, come anche la sentenza di non doversi procedere all’adozione, è reclamabile da parte degli adottanti o del tutore entro 30gg dalla comunicazione innanzi alla Corte D’Appello sezione minorile. Decorso detto termine, diviene definitiva.
La sentenza di cui all'art. 25 produce effetti dal momento in cui diviene definitiva e dalla data della sua pubblicazione. Con tale provvedimento di adozione piena, definita legittimante, il minore perde ogni legame con la famiglia di origine e, ai sensi dell'art. 27 Legge 184/1983, acquista lo status di figlio nato nel matrimonio e il cognome degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto, con possibilità di trasmettere detto cognome anche ai suoi figli.
Una volta passata in giudicato la sentenza di adozione, il Tribunale per i minorenni la comunica all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di iscrizione dell'atto di nascita del minore o, in difetto, di residenza dei genitori adottivi. Quest'ultimo quindi trascrive il provvedimento giudiziale nei registri di nascita e lo annota a margine dell'atto di nascita del minore, eventualmente provvedendo a modificare le generalità del minore o richiedendo, al comune di residenza, di procedere in virtù di detti adempimenti.
ADOZIONE NAZIONALE DI MINORI STRANIERI.
Nel caso di adozione nazionale di minore straniero, agli adempimenti sinora descritti dovranno aggiungersi quelli conseguenti all'acquisto automatico della cittadinanza italiana ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, Legge 91/1992.
L'Ufficiale dello Stato Civile, pertanto, provvederà alla trascrizione dell'apposita attestazione sindacale di cui all'art. 16, comma 8, D.P.R. 572/1993, con conseguente annotazione sull'atto di nascita del minore con formula 140 sexies.
L'atto di nascita del minore, se non iscritto o trascritto in Italia, dovrà essere trascritto negli appositi registri di nascita e prodotto nel rispetto dell'eventuale normativa in tema di legalizzazione e traduzione.
Come fare
I genitori adottivi che intendano iscrivere anagraficamente il minore in affidamento preadottivo possono recarsi presso l'Ufficio Anagrafe competente.
In caso di sentenza di adozione, è lo stesso Tribunale per i Minorenni a comunicare la stessa, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente.
I genitori adottivi potranno in ogni caso prendere contatti con l'ufficio e, in caso di provvedimento riguardante minore straniero, dovranno produrre l'atto di nascita del minore adottato, se non ancora trascritto, a norma con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione.
Cosa serve
In caso di sentenza di adozione, di norma è lo stesso Tribunale per i Minorenni a comunicare la stessa, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente. Nulla vieta che, in difetto, provvedano gli stessi adottanti a produrre sentenza in copia conforme per uso trascrizione, munita di certificato di passaggio in giudicato.
In caso di provvedimento italiano riguardante un minore straniero, gli adottanti dovranno produrre l'atto di nascita del minore adottato, se non ancora trascritto, a norma con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione.
Chi intenda invece iscrivere anagraficamente il minore in affidamento temporaneo, dovrà esibire il provvedimento in copia conforme al fine della iscrizione anagrafica nel proprio nucleo familiare.
Sentenza di adozione in copia conforme munita di certificato di passaggio in giudicato.
Atto di nascita, legalizzato e tradotto se necessario, del minore straniero adottato in Italia, per la sua trascrizione.
Documento di identità in corso di validità dei richiedenti.
- Sentenza di adozione in copia conforme munita di certificato di passaggio in giudicato.
- Atto di nascita, legalizzato e tradotto se necessario, del minore straniero adottato in Italia, per la sua trascrizione.
- Documento di identità in corso di validità dei richiedenti.
Cosa si ottiene
La trascrizione della sentenza italiana di adozione di minore, l'annotazione di detto provvedimento sull'atto di nascita del minore, la variazione anagrafica delle generalità dello stesso, come stabilite in sentenza, e la conseguente possibilità di richiedere un nuovo documento di identità del minore con le nuove generalità.
In caso di minore straniero, anche l'attestazione di acquisto della cittadinanza italiana.
Tempi e scadenze
Attesa la particolarità del caso, gli adempimenti vengono espletati nel minor tempo possibile, compatibilmente agli impegni di ufficio, anche prima del termine legale di 30 giorni di cui all'art. 2 Legge 241/1990.
2 giorni
Tempi di presa in carico
30 giorni
Durata massima del procedimento amministrativo
Quanto costa
I documenti per uso adozione sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
Accedi al servizio
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Condizioni di servizio
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- Perdita della cittadinanza italiana per revoca dell’adozione in casi particolari
- Perdita automatica o per intervenuta rinuncia della cittadinanza italiana